Pronuncia 84/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 507 del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 giugno 1967 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Castaldi Benito, iscritta al n. 234 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967; 2) ordinanza emessa il 17 febbraio 1968 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Devetak Marco ed altri, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968; 3) ordinanza emessa il 14 marzo 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pica Alberto, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968. Visti gli atti di costituzione di Castaldi Benito e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali, uditi l'avv. Giovanni Leone, per Castaldi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 507 del Codice penale per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Thu Apr 17 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 84/69 A. SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NORME ANTERIORI - POSSIBILITA' CHE ESSE SODDISFINO ESIGENZE ATTUALI.

Il mutato clima storico attuale non ha determinato di per se' l'illegittimita' costituzionale delle norme anteriori, occorrendo verificare di volta in volta se esse siano in grado di soddisfare esigenze attuali, assolvendo una funzione coerente con l'ordinamento vigente.

Parametri costituzionali

SENT. 84/69 B. BOICOTTAGGIO - REATO - CONFIGURAZIONE AUTONOMA RISPETTO ALLO SCIOPERO ED ALLA SERRATA.

La configurazione del boicottaggio come reato prescinde da una sua dipendenza dalla materialita' dei fatti considerati dalle disposizioni sullo sciopero e la serrata dichiarate illegittime, consistendo invece nell'indurre altri, mediante propaganda o valendosi della forza o dell'autorita' di partiti, leghe od associazioni, a non stipulare patti di lavoro, a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali; sicche' concreta in modo evidente dati strutturali autonomi e diversi da quelli che integrano la serrata e lo sciopero, che si concretano invece nella mera sospensione dell'attivita' produttiva, di scambio, o di lavoro.

Parametri costituzionali

SENT. 84/69 C. BOICOTTAGGIO E SCIOPERO - DISTINZIONE.

Il boicottaggio costituendo un modo di alterazione dell'ordinato svolgimento dei rapporti di produzione e di lavoro, non puo' considerarsi uno strumento di autotutela e non va posto in correlazione al diritto di sciopero.

Parametri costituzionali

SENT. 84/69 D. BOICOTTAGGIO - CODICE PENALE, ART. 507 - SUA IMPOSTAZIONE GENERALE - CONFORMITA' ALLA COSTITUZIONE.

L'art. 507 del Codice penale, nella sua impostazione di fondo, si accorda con la Carta fondamentale in quanto fa oggetto di tutela taluni beni cui questo da' spiccato rilievo nell'ordine sociale: la liberta' di stipulare patti di lavoro, la liberta' di iniziativa economica e di organizzazione della impresa, il diritto di realizzare attraverso l'attivita' commerciale i risultati positivi di quella produttiva.

Parametri costituzionali

SENT. 84/69 E. PROPAGANDA - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - TUTELA - LIMITI.

La liberta' di propaganda e' espressione di quella di manifestazione del pensiero ed e' assicurata fino al limite oltre il quale risulti leso il metodo democratico.

Parametri costituzionali

SENT. 84/69 F. BOICOTTAGGIO - CODICE PENALE, ART. 507 - CONTENUTO - INCLUSIONE DELLA PROPAGANDA - LIMITI.

La formulazione dell'art. 507 del Codice penale fa pensare all'inclusione in una sfera criminosa anche della propaganda di puro pensiero e di pura opinione, ogni qualvolta possa comunque ad essa coordinarsi o semplicemente riferirsi un comportamento singolo che sia causa dell'evento ivi considerato.

Parametri costituzionali

SENT. 84/69 G. BOICOTTAGGIO - CODICE PENALE, ART. 507 - CONTENUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

L'assimilazione tra la propaganda e la forza ed autorita' di partiti, di leghe o di associazioni contenuta nell'art. 507 Cod. pen. induce a ritenere che essa in tanto riesca razionale in quanto si presupponga che la propaganda per essere punibile debba assumere dimensioni tali e raggiungere un grado tale di intensita' e di efficacia da risultare veramente notevole. Tuttavia la possibilita' che nella fattispecie considerata dall'art. 507 vengano ricomprese ipotesi di propaganda che non raggiunga la consistenza di cui si e' detto comporta che, limitatamente a tale circoscritta possibilita', l'art. 507 del codice penale debba essere dichiarato illegittimo per contrasto col principio della liberta' di manifestazione del pensiero qual'e' considerata dall'art. 21 della Costituzione.

SENT. 84/69 H. BOICOTTAGGIO - CODICE PENALE, ART. 507 - LIMITI - EX ART. 18 DELLA COSTITUZIONE.

Per quanto attiene alla parte dell'art. 507 riguardante il boicottaggio esercitato avvalendosi della forza di gruppi sociali e' da mettere in rilievo che, alla pari del diritto di manifestazione del pensiero, quello di associazione, piu' particolarmente quando si riferisce ai raggruppamenti a fini sindacali e politici, trova collocazione tra i cardini essenziali dell'ordine democratico, consacrati negli artt. 2, 18, 39 e 49 della Carta fondamentale. Ma la Costituzione, mentre assegna a partiti e ai sindacati compiti che, se sono altissimi, sono specificamente delimitati, non consente alle altre associazioni di perseguire fini non leciti (art. 18). Onde nessuno potrebbe pretendere in base alla Costituzione di utilizzare tali forze sociali - spesso imponenti - al fine di esercitare, in funzione degli interessi che esse rappresentano - e per il conseguimento dei quali l'ordinamento assicura altri efficaci strumenti -, pressioni, sia pure soltanto di ordine morale, nella sfera dei diritti che la Carta garantisce ai singoli consociati.

Parametri costituzionali