Pronuncia 57/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1968 dal giudice tutelare presso la pretura di Milano sull'istanza di Di Prima Vincenzo per l'affiliazione di Bertozzi Simona Prima, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968. Visti gli atti di costituzione di Prima Vincenzo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti; uditi l'avv. Giovanni Urbani, per il Di Prima, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 350, n. 5, del codice civile proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 30, commi primo e terzo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Giovanni Battista Benedetti

Data deposito: Wed Apr 15 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 57/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE RELATIVA ALL'AMMISSIBILITA' DELL'AFFILIAZIONE DEI FIGLI ADULTERINI DELL'AFFILIANTE EX ARTT. 407 E 350, N. 5, DEL COD. CIVILE - ATTIENE AL GIUDIZIO DI RILEVANZA - SUSSISTENZA NELLA SPECIE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Non e' di competenza della Corte costituzionale accertare se sia fondato o meno il presupposto dell'ammissibilita' dell'affiliazione dei figli adulterini dal quale il giudice tutelare presso la pretura di Milano muove per sollevare la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, che enuncia il divieto di affiliazione da parte del fallito che non sia stato cancellato dal registro dei falliti, in riferimento ai commi primo e terzo dell'art. 30 della Costituzione. L'ammissibilita' dell'affiliazione dei figli adulterini attiene infatti al giudizio di rilevanza della questione proposta e tale giudizio, nella specie, risulta pronunciato dal giudice a quo.

SENT. 57/70 B. AFFILIAZIONE - COD. CIV., ARTT. 409-413 - NATURA PREVALENTEMENTE ASSISTENZIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IPOTESI DI REVOCA E DI ESTINZIONE.

L'istituto dell'affiliazione, cosi' come regolato nel nostro ordinamento, ha carattere prevalentemente assistenziale nei confronti di minori moralmente e materialmente abbandonati,poiche' con esso il legislatore ha inteso mettere in moto una attivita' privata capace di alleviare la grave situazione di bisogno di un considerevole numero di minori dei quali non si conoscono i genitori, o siano figli riconosciuti dalla sola madre impossibilitata a provvedere al loro allevamento, o si trovino in stato di abbandono, oppure ricoverati in istituto di pubblica assistenza (art. 401). Di siffatto scopo assistenziale e' dato trarre conferma dalle disposizioni relative alla revoca e alla estinzione dell'affiliazione, verificandosi la prima nel caso della sopravvenuta impossibilita' dell'affiliante di "continuare a provvedere all'allevamento del minore" (art. 410, n. 2) e conseguendo necessariamente la seconda alla reintegrazione nella patria potesta' del genitore legittimo o naturale dell'affiliato, decaduto da tale potesta' o impedito di esercitarla (art. 411, comma primo).

SENT. 57/70 C. AFFILIAZIONE - COD. CIV., ARTT. 409-413 - FUNZIONE DI INTERESSE PUBBLICO - ATTRIBUISCE I POTERI INERENTI ALLA PATRIA POTESTA' - LIMITAZIONI DI CAPACITA' STABILITE PER L'AFFILIANTE A TUTELA DEI MINORI - FATTISPECIE - DIVIETO DI AFFILIAZIONE PER IL FALLITO NON CANCELLATO DALL'ALBO.

La funzione esplicata dall'affiliazione e' d'interesse pubblico ed e' per tal motivo che questo istituto - che non da luogo a un rapporto di natura familiare sebbene attribuisca all'affiliante i poteri inerenti alla patria potesta' (art. 409) - si ricollega a quello della tutela pur non rivestendo il carattere officioso proprio di questa. In vista di tale funzione si giustificano percio' le limitazioni di capacita' ad affiliare stabilite dall'art. 407 del codice civile a tutela degli interessi dei minori, ivi compresa quella concernente il divieto di affiliazione da parte del fallito non cancellato dall'albo, dettata perche' il legislatore ha evidentemente ritenuto che in tal caso ricorrano quei requisiti morali che sono necessari per poter essere affiliante.

SENT. 57/70 D. AFFILIAZIONE - DIVIETO DI AFFILIAZIONE DA PARTE DEL FALLITO CHE NON SIA STATO CANCELLATO DALL'ALBO - COD. CIV., ARTT. 407 E 350, N. 5 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 30, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e 350, n. 5, del Codice civile, che sancisce il divieto di affiliazione da parte del fallito che non sia stato cancellato dall'albo, in riferimento ai commi primo e terzo dell'art. 30 della Costituzione, poiche', se si tengono presenti le finalita' assistenziali in vista delle quali l'istituto dell'affiliazione e' sorto ed e' stato disciplinato, non e' possibile porre a raffronto la disposizione impugnata con i precetti costituzionali invocati, i quali, basandosi su un rapporto di filiazione naturale, affermano rispettivamente il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, ed il diritto di questi ultimi a vedersi legislativamente assicurata ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Ne' giova addurre che si possono affiliare i figli nati fuori del matrimonio anche se adulterini poiche' e' agevole osservare che facendo cio' si utilizza l'affiliazione per uno scopo che puo' essere realizzato solo adottando le norme che regolano l'istituto compresa quella che sancisce il divieto di affiliazione per chi si trova nelle condizioni di incapacita' ad assumere l'ufficio tutelare.