Pronuncia 167/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27 (modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi), dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (istituzione dell'i.g.e.), e dell'art. 27 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1970 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Carnevali Elio ed altri, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e 27 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, commi primo e terzo, della Costituzione, con ordinanza del tribunale di Pisa del 5 ottobre 1970; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, sulla istituzione della imposta generale sull'entrata, sollevata con la predetta ordinanza in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 27, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Thu Jul 08 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 167/71 A. REATI E PENE - PENE PECUNIARIE - PROPORZIONALITA' AL VALORE DEL BENE TUTELATO - NON CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA' - MISURA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON COMPROMETTE L'EMENDA DEL REO - MANCANZA DI UN LIMITE MASSIMO DELLA PENA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI UMANITA' - FATTISPECIE - CONTRABBANDO DI TABACCO - LEGGE 3 GENNAIO 1951, N. 27, ART. 1, E COD. PEN., ART. 27 - NON VIOLANO L'ART. 27, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 27 della Costituzione non impone al legislatore di determinare la pena fra un minimo e un massimo, onde la pena pecuniaria commisurata al valore del bene oggetto della tutela penale e' compatibile con il principio della legalita', senza che l'emenda del reo possa riuscire compromessa per la sola circostanza del carattere di rigidezza della pena, la cui misura e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. Ne' la mancanza di un limite massimo della pena pecuniaria costituisce violazione del principio della umanita' della pena quando la norma si riferisce ad una sanzione che resta nell'ambito di quelle generalmente previste dall'ordinamento, indubbiamente compatibili, come tali, con l'esigenza di umanita' affermata nella Carta costituzionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che prevede una pena pecuniaria proporzionale alla quantita' di tabacco oggetto di contrabbando, e dell'art. 27 del Codice penale, nella parte in cui prevede che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, sollevate in relazione agli artt. 27, primo e terzo comma della Costituzione.

Norme citate

SENT. 167/71 B. IMPOSTE E TASSE - R.D.L. 9 GENNAIO 1940, N. 2, ART. 33, ULTIMO COMMA - VIOLAZIONE DELLA LEGGE ISTITUTIVA DELL'I.G.E. - NATURA DI DELITTI SE COMMESSI IN CONNESSIONE CON REATI DOGANALI - PRESUPPONE UN NESSO OBIETTIVO FRA I REATI - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DATA DALLA CORTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, E 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 33, ultimo comma del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'I.G.E., secondo cui le violazione del decreto stesso sono considerate delitto quando sono connesse con "corrispondenti" violazioni della legge doganale aventi carattere di delitto, ha riguardo ai casi di connessione che si verificano quando e' riscontrabile fra i reati una relazione che emana dalla stessa condotta del reo e si traduce in un vincolo che li unisce sul piano sostanziale, e non meramente formale. Il reo pertanto viene punito per una condotta illecita che e' a lui indubbiamente riferibile, e la norma in esame statuisce una disciplina punitiva in vista di comportamenti sufficientemente determinati e direttamente riferibili al reo. E' quindi infondata la questione di legittimita' della norma stessa sollevata per presunto contrasto col principio della legalita' della pena di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione e della personalita' della pena di cui all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Norme citate

  • regio decreto legge-Art. 33