Pronuncia 206/1971
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 185, 306, 408 e 422 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Moesch Vittorio e Demata Olga ed il 14 gennaio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Merlanzoli Carmelino, iscritte ai nn. 78 e 85 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 408 e 422 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e degli articoli 306 e 185 dello stesso codice, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, rispettivamente sollevate con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Relatore: Enzo Capolozza
Data deposito: Tue Dec 28 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FRAGALI
Massime
SENT. 206/71 A. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 408 E 422 - NON RICHIEDONO, A PENA DI NULLITA' ASSOLUTA, LA CITAZIONE IN DIBATTIMENTO DEL DANNEGGIATO CHE NON SIA COSTITUITO PARTE CIVILE O NON SIA PERSONA OFFESA O QUERELANTE O DENUNZIANTE - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice penale-Art. 185
- codice di procedura penale 1930-Art. 422
- codice di procedura penale 1930-Art. 22
- codice di procedura penale 1930-Art. 412
- legge-Art. 8
- codice di procedura penale 1930-Art. 408
Parametri costituzionali
SENT. 206/71 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 306 E 185 - FACOLTA' DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO ANCHE SE NON COSTITUITA PARTE CIVILE - CONTRADDITTORIO TRA IMPUTATO E PARTE CIVILE - SI INSTAURA NEL DIBATTIMENTO - NON VIOLANO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 99
- codice di procedura penale 1930-Art. 97
- codice di procedura penale 1930-Art. 185
- codice di procedura penale 1930-Art. 306