Pronuncia 206/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 185, 306, 408 e 422 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Moesch Vittorio e Demata Olga ed il 14 gennaio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Merlanzoli Carmelino, iscritte ai nn. 78 e 85 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 408 e 422 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e degli articoli 306 e 185 dello stesso codice, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, rispettivamente sollevate con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Tue Dec 28 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FRAGALI

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Massime

SENT. 206/71 A. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 408 E 422 - NON RICHIEDONO, A PENA DI NULLITA' ASSOLUTA, LA CITAZIONE IN DIBATTIMENTO DEL DANNEGGIATO CHE NON SIA COSTITUITO PARTE CIVILE O NON SIA PERSONA OFFESA O QUERELANTE O DENUNZIANTE - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Gli artt. 408 e 422 del cod. proc. pen., i quali non richiedono, in relazione all'art. 412 dello stesso codice, la citazione in dibattimento a pena di nullita', del danneggiato che non rivesta alcuna delle qualifiche indicate nell'art. 408, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'art. 185 del codice penale sulle restituzioni e sul risarcimento del danno, non trova riscontro in una coincidente normativa del codice di rito: esigenze di concentrazione e di speditezza hanno indotto il legislatore a non imporre, a pena di nullita', la difficile ricerca di eventuali danneggiati non altrimenti qualificati. D'altro canto, l'art. 22 cod. proc. pen., consentendo ad ogni danneggiato di costituirsi parte civile, attribuisce i corrispondenti diritti solo a chi si sia avvalso di tale facolta'; l'offeso, il querelante e il denunziante sono normalmente in grado di offrire un contributo all'accertamento della verita' dei fatti ed al convincimento del giudice. Invece il semplice danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne rivendica il ristoro, al di fuori della dialettica del processo. Ne' sussiste la violazione dell'art. 24 Cost.: non del primo comma, perche' a nessuno che abbia sofferto un danno dal reato, e' sottratto il diritto di far valere le proprie ragioni nel processo penale; non del comma successivo, perche' la costituzione di parte civile consente la difesa personale e tecnica. Per di piu', nonostante l'imperfezione del sistema, conseguente alla compenetrazione dell'azione civile nel processo penale, il danneggiato puo' avvalersi, a proprio vantaggio, dell'efficacia riflessa del giudicato penale. Per lo stesso ordine di ragioni, non e' essenziale al processo l'avviso di procedimento, di cui all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n.932, a tutti i danneggiati.

Norme citate

  • codice penale-Art. 185
  • codice di procedura penale 1930-Art. 422
  • codice di procedura penale 1930-Art. 22
  • codice di procedura penale 1930-Art. 412
  • legge-Art. 8
  • codice di procedura penale 1930-Art. 408

SENT. 206/71 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 306 E 185 - FACOLTA' DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO ANCHE SE NON COSTITUITA PARTE CIVILE - CONTRADDITTORIO TRA IMPUTATO E PARTE CIVILE - SI INSTAURA NEL DIBATTIMENTO - NON VIOLANO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non contrastano con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione ne' l'art. 306 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto alla citazione o all'avviso di procedimento a favore dell'offeso dal reato nell'istruzione formale; ne' l'art. 185 dello stesso codice, per non annoverare tale omissione fra le nullita' assolute. Quest'ultima disposizione, infatti, non concerne la parte civile, mentre l'art. 306 conferisce alla persona offesa delle eventuali facolta', senza altri diritti nel procedimento. D'altronde, il principio gia' espresso da questa Corte con sent. n. 136 del 1968, per l'istruzione sommaria - secondo il quale il contraddittorio tra imputato o parte civile non si instaura nella fase istruttoria, ma nel dibattimento - non e' smentito dalla diversa disciplina statuita per l'istruzione formale, dato il criterio, ivi accolto (artt. 97 e 99 cod. proc. pen.) delle provvisorieta' della costituzione di parte civile fino alle soglie della discussione finale di primo grado.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 99
  • codice di procedura penale 1930-Art. 97
  • codice di procedura penale 1930-Art. 185
  • codice di procedura penale 1930-Art. 306

Parametri costituzionali