Pronuncia 134/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1970 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Spalluto Ubaldo, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970. Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'INAM.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA REALE - PAOLO ROSSI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Wed Jul 12 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 134/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUFFICIENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Non sussiste il difetto di rilevanza quando nell'ordinanza di rimessione v'e' una sufficiente valutazione valutazione del riflesso che nel giudizio di merito avrebbe una dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata.

SENT. 134/72 B. ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COD. CIV., ART. 1916 - SURROGA DELL'ASSICURATORE NEI DIRITTI DELL'ASSICURATO VERSO I TERZI RESPONSABILI FINO ALLA CONCORRENZA DELL'AMMONTARE DELL'INDENNITA' - APPLICAZIONE NELL'IPOTESI DI CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO E DELL'AUTORE DEL DANNO - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INDAGINI SULLE COMPONENTI CAUSALI DEL RISCHIO ASSICURATO E SULLA DIVERSA INCIDENZA MEDIA SUGLI INFORTUNI - ESCLUSIONE.

L'art. 1916 cod. civ., per il quale l'assicuratore e' surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennita', nel caso di colpa esclusiva, non viola l'art. 3 Cost., stante la diversita' di situazioni tra l'ipotesi di colpa concorrente dell'assicurato. D'altro canto, l'indagine intesa ad accertare se venga a determinarsi una posizione favorevole per il lavoratore che subisca una decurtazione dell'ammontare del risarcimento, richiederebbe una particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato, la quale esula dai poteri della Corte.

Parametri costituzionali

SENT. 134/72 C. ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COD. CIV., ART. 1916 - SURROGA DELL'ASSICURATORE - ASSUNTA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ASSICURATO NEI CONFRONTI DEL TERZO - ESCLUSIONE DEL PREGIUDIZIO NELL'IPOTESI DI DANNEGGIATO NEL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990 - INCONFERENZA DEL RICHIAMO - VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., in riferimento allo art. 35 Cost., sollevata, in relazione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sotto il profilo che, prima dell'entrata in vigore di questa legge, mentre il danneggiato non assicurato avrebbe potuto ottenere, in caso di colpa concorrente, l'intero ammontare dal terzo responsabile, il lavoratore, che versasse in analoga condizione avrebbe avuto una limitazione del suo diritto in conseguenza della surroga dell'ente mutualistico. Nell'attuale sede devesi, infatti, esaminare la situazione assicurativa del danneggiato e non quella del terzo responsabile. D'altro canto, l'art. 1916 si limita a disciplinare il collegamento tra due rapporti obbligatori, di cui uno contrattuale e l'altro nascente da fatto illecito, senza che la soluzione accolta dal legislatore crei problemi d'ordine costituzionale. E, invero, l'assicurato e' garantito, quanto al danno arrecatogli, mediante il trasferimento del rischio sull'assicuratore; e non viola alcun diritto del lavoratore il fatto che, a sua volta, l'assicuratore si surroghi, fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta, negli eventuali diritti del danneggiato.

Parametri costituzionali