Pronuncia 205/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. COSTANTINO MORTATI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2054, primo e secondo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 novembre 1970 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Tambellini Giuseppe e Napoli Benito, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971; 2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Paleani Paola e Stramaccioni Sergio, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972. COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI . GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Francesco Paolo Bonifacio

Data deposito: Fri Dec 29 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MORTATI

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Massime

SENT. 205/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - UNIVOCO INDIRIZZO INTERPRETATIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INDAGINE SULLA VALIDITA' DI TALE ORIENTAMENTO - INOPPORTUNITA' NELLA SPECIE - COD. CIV., ART. 2054, SECONDO COMMA - PRESUNZIONE DI CONCORSO DI COLPA NELLO SCONTRO TRA VEICOLI SOLO SE ENTRAMBI ABBIANO RIPORTATO DANNI.

Allorche', riguardo alla interpretazione di una disposizione di legge si sia delineato, nelle pronunce della magistratura, un univoco e consolidato indirizzo giurisprudenziale, non e' opportuno indugiare, nel giudizio circa la legittimita' costituzionale della disposizione stessa, sulla validita' o meno della suddetta interpretazione. E' questo il caso del giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2054, comma secondo, del codice civile, per il quale, in caso di scontro fra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a causare il danno subito dai singoli veicoli e che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione vuole inteso nel senso che la presunzione di eguale colpa opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportati danni, e non anche se uno di essi sia rimasto indenne.

SENT. 205/72 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - SCONTRO TRA VEICOLI - REGIME GIURIDICO - COD. CIV., ART. 2054, SECONDO COMMA - IPOTESI DI DANNI RIPORTATI DAI SINGOLI VEICOLI - PRESUNZIONE DI CONCORSO DI COLPA DI CIASCUNO DEI CONDUCENTI - DANNI RIPORTATI DA UN SOLO VEICOLO - NON E' PREVISTA ANALOGA PRESUNZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Vari aspetti della disposizione dell'art. 2054, comma secondo, del codice civile e cioe': a) il fatto che, a norma del suddetto comma, nel caso di scontro con danni reciproci, la maggiore o minore entita' dei danni derivati ai singoli veicoli, pur giocando sul quantum dovuto dall'uno all'altro conducente, nessuna influenza spiega sulla determinazione della quota della loro corresponsabilita', per entrambi presunta eguale, e che quindi le conseguenze della collisione alla quale i conducenti hanno materialmente concorso non sono assunte ad indice della loro (maggiore o minore) responsabilita'; b) la circostanza che nel vigente regime dello scontro con danni unilaterali risultante dall'art. 2054, comma secondo, del codice civile, la responsabilita' presunta del solo conducente del veicolo non danneggiato viene fatta discendere da eventi puramente accidentali e causali e quindi razionalmente inidonei e far escludere, in mancanza di prova contraria, che a determinare la collisione abbia concorso la colpa del conducente del veicolo danneggiato, per cui, al limite, l'assenza di danno o la presenza di danno di minima entita' determina l'applicazione di regole profondamente diverse; c) la considerazione che quali che siano le conseguenze dannose derivatene, la fattispecie "scontro" e' in entrambe le ipotesi sostanzialmente identica, inducono a concludere che il legislatore, dando rilievo, agli effetti della applicazione o meno della presunzione di corresponsabilita' a carico dei conducenti dei singoli veicoli, all'elemento di diversificazione (danni reciproci o danni unilaterali piuttosto che all'elemento comune delle due fattispecie (scontro fra veicoli) ha ritenuto diverse due ipotesi che, agli effetti suddetti, avrebbero invece dovuto essere valutato come eguali. L'art. 2054, comma secondo, del codice civile deve essere percio' dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che, in mancanza di prova contraria, la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nella ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni.

Parametri costituzionali

SENT. 205/72 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DELIMITAZIONE - DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL PRESUPPOSTO DELL'INAPPLICABILITA', NELLA SPECIE, DI ALTRA DEL PARI IMPUGNATA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA SECONDA - ESAURISCE L'INTERO THEMA DECIDENDUM.

Poiche', in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, la presunzione iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a causare i danni subiti dai veicoli si applica anche al caso di scontro con danni unilaterali, viene meno la questione di legittimita' costituzionale formulata dal Pretore di Lucca nella ordinanza 23 novembre 1970, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti del primo comma dell'art. 2054 del codice civile, sul presupposto, non piu' sussistente, che la presunzione di esclusiva responsabilita' ivi prevista, per danni causati a terzi non circolanti su veicoli, dovesse valere (con giustificata equiparazione di situazioni diverse) anche nel caso di scontro con danni unilaterali, a carico del conducente del veicolo uscito dallo scontro indenne.