Pronuncia 83/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la società Esercizio Stabilimenti Litex di Vittorio Azario e C. e la società Lanificio fratelli Canale, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970; 2) ordinanza emessa il 4 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Mammì Maurizio e la società Indart, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971; 3) ordinanza emessa il 30 marzo 1971 dal pretore di Milazzo nel procedimento civile vertente tra Nania Giuseppe e De Gaetano Umberto, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971. Visti gli atti di costituzione delle società Litex e Lanificio Canale e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore Michele Fragali; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, sollevata, con le ordinanze riportate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Thu May 04 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 83/72 A. PROCESSO CIVILE - TUTELA DEI DIRITTI - GIURAMENTO - COD. CIV., ART. 2736, N. 2 - GIURAMENTO SUPPLETORIO E GIURAMENTO DECISORIO - EQUIPARAZIONE DEGLI EFFETTI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio non produce conseguenze lesive dei principi di eguaglianza e di difesa. Se e' vero che, secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastanti con altri mezzi di prova, cio' accade perche' il giudice deferisce il giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio. Inoltre, benche' neppure in appello sia ammessa prova contro i risultati del giuramento suppletorio, e' tuttavia consentito in appello il sindacato sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa l'esistenza della prova semipiena. La presentazione del giuramento suppletorio non preclude d'altronde ulteriori difese in sede penale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 2736, n. 2, del codice civile.

SENT. 83/72 B. AZIONE - TIPO DI AZIONE CONCESSO ALLA PARTE - SCELTA LEGISLATIVA ATTIENE AL MODO DI ORGANIZZARE LA TUTELA GIURISDIZIONALE. FATTISPECIE: GIURAMENTO SUPPLETORIO, INCONTROVERTIBILITA', EFFETTI. (COSTITUZIONE, ART. 24, PRIMO COMMA; CODICE CIVILE, ART. 2736, N. 2).

Il precetto dell'art. 24, comma primo, Cost., che garantisce la tutela giurisdizionale, non toglie alla legge ordinaria la competenza a regolarne i modi e l'efficacia, ne' afferma che il cittadino debba ottenere protezione sempre in una stessa maniera e con i medesimi effetti. Cio' che conta e' che, quale che sia il tipo di azione di cui il cittadino, secondo le scelte legislative, e' ammesso a valersi, si reintegri la sfera giuridica lesa. (Principi affermati in relazione all'eventualita' che, in conseguenza della incontrovertibilita' in sede civile, in base all'art. 2736, n. 2, cod. civ. dei risultati del giuramento suppletorio, domande o eccezioni avanzate, od opposte, in sede civile, si convertano in azione di risarcimento di danno da falsita'). Cfr.: sentt. nn. 87 del 1962 e 138 del 1968.