Pronuncia 118/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 132 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 marzo 1971 dal pretore di Massa Marittima nel procedimento penale a carico di Carresi Gildo ed altri, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971; 2) ordinanza emessa il 27 maggio 1971 dal pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Garozzo Adriana, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del codice penale (potere discrezionale del giudice nella applicazione della pena, limiti), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalle ordinanze del pretore di Massa Marittima e di Lucca indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 118/73. REATI E PENE - APPLICAZIONE DELLA PENA - COD. PEN., ART. 132 CPV. - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - DIMINUZIONE DELLA PENA PER LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INCIDENZA O MENO A SECONDA CHE IL MINIMO DELLA PENA EDITTALE SUPERI O NON QUELLO DELLA SPECIE DI PENA - EVENTUALE TRATTAMENTO DIFFERENZIATO NELL'APPLICAZIONE PRATICA - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' irrazionale che il potere discrezionale del giudice, nell'applicazione delle pene, trovi un limite nel minimo della specie della sanzione penale stabilito dalla legge, in quanto il legislatore ha escluso il principio della c.d. pena indeterminata; tenuto conto della funzione e del fine anche rieducativo della stessa, la brevita' eccessiva delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalita'. Conseguentemente non e' violato il principio di eguaglianza quando, ritenendo il giudice di dover applicare il minimo edittale, nel caso questo coincida per durata con quello della specie di pena prevista, e di dover concedere anche le attenuanti generiche, quest'ultime non trovino alcuna pratica incidenza. Ne' puo' trarsi argomento in contrario dall'istituto della conversione delle pene pecuniarie in detentive, che ubbidisce ad altre esigenze. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 132 cod. pen., sollevata al riguardo in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Parametri costituzionali