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Pronuncia 180/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1973 dalla Corte d'assise di Bari nel procedimento penale a carico di Angelini Leonardo ed altri, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973. Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Nicola Reale. Ritenuto che con ordinanza del 3 aprile 1973 la Corte d'assise di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 21 e 3, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui contempla il reato di vilipendio alle forze armate; che nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che con sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974 questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione; che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 3, comma primo, della Costituzione dalla Corte d'assise di Bari con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

Massime

ORD. 180/74. VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI - COD. PEN., ART. 290, NELLA PARTE IN CUI COMPRENDE IL REATO DI VILIPENDIO ALLE FORZE ARMATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 21 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, e 21 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 290 c. p. gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 20 del 30 gennaio 1974.