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Pronuncia 183/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, promosso con ordinanza emessa 18 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Binta Alfredo ed altro, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale. Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di Venezia ha sollevato - in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'articolo 290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio della Repubblica; che nel giudizio - in assenza di altre parti - è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; che della questione è stata disposta la trattazione in camera di consiglio. Considerato che con la sentenza n. 20 del 1974 questa Corte ha già dichiarato non fondata - in riferimento agli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate dello Stato; che i motivi posti a base di detta sentenza valgono a far ritenere infondati anche i dubbi prospettati - con riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione - in ordine alla previsione come reato del vilipendio della Repubblica contenuta nel sopra menzionato art. 290 c.p., tanto più che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre questa Corte a discostarsi dalla precedente decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui prevede come reato il vilipendio della Repubblica, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione, dalla Corte di assise di Venezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

Massime

ORD. 183/74. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - COD. PEN. , ART. 290, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE COME REATO IL VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 21 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Puo' emettersi declaratoria di manifesta infondatezza anche quando sia stata gia' dichiarata non fondata una questione che, se pur non identica, sia tuttavia strettamente analoga a quella sollevata. Va pertanto dichiarata manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 290 c. p. , nella parte in cui prevede il reato di vilipendio della Repubblica, posto che i motivi posti a base della sentenza n. 20 del 1974 (che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 290 c. p. , nella parte in cui prevede come reato il vilipendio del Governo, nell'Ordine giudiziario e delle forze armate dello Stato) valgono a far ritenere infondati anche i dubbi prospettati in ordine alla previsione, come reato, del vilipendio della Repubblica. - S. n. 20/1974.