Pronuncia 123/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 501 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1974 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Zanetti Livio, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 501 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito: Thu May 20 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 123/76. REATI E PENE - AGGIOTAGGIO - PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI NOTIZIE A TAL FINE - COD. PEN., ART. 501 - TUTELA L'ECONOMIA PUBBLICA, QUALE BENE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO (ARTT. 41 E 47 DELLA COSTITUZIONE) - NON E' VIOLATA LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La liberta' di manifestazione del pensiero trova i suoi limiti non solo nella tutela del buon costume ma anche nella necessita' di proteggere altri beni aventi rilievo costituzionale (sent. n. 19 del 1962; 25 del 1965; 87/1966 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15/1973, 16/1973 e 133 del 1973; 20 del 1974). La tutela dell'economia pubblica non puo' dirsi estranea al contenuto e allo spirito della Costituzione. Invero, l'art. 41, pur riconoscendo la liberta' di iniziativa economica privata, stabilisce che essa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale, la quale ha anche un contenuto economico (sent. n. 5/1962 e 54 del 1962 e 30 del 1965). L'art. 47 pone poi fra i fini della Repubblica l'incoraggiamento e la tutela del risparmio, la disciplina, il coordinamento e il controllo dell'esercizio del credito, il favore per il diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. Non e' pertanto fondata - in riferimento all'art. 21 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 501 c.p., che, punendo il "rialzo e ribasso fraudolento di prezzi nel pubblico mercato o nelle borse di commercio" (c.d. delitto di aggiotaggio), mira a che non sia compromesso mediante una determinazione fraudolenta delle merci o delle quotazioni, l'interesse pubblico legato alla circolazione e allo scambio delle merci o dei valori.

Parametri costituzionali