Pronuncia 272/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1974 dal pretore di Frosinone nel procedimento penale a carico di Mancini Orlando, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti. Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Frosinone solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del codice penale, concernente la circostanza attenuante del risarcimento del danno derivante da reato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il sig. Orlando Mancini col patrocinio dell'avv. Carlo Mancini che ha concluso per la illegittimità costituzionale della norma impugnata. Considerato che, con sentenza n. 111 dell'11 dicembre 1964, questa Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, nella parte in cui la disposizione stabilisce che attenua il reato "l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso", in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; che tutte le argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione sono state già puntualmente esaminate e disattese nella motivazione della predetta decisione e che non sono stati prospettati profili nuovi; che, pertanto, non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del codice penale, promossa dal pretore di Frosinone, in riferimento agli artt. 3 e 24 del la Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del la Consulta, il 21 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito: Wed Dec 29 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

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Massime

ORD. 272/76. REATO IN GENERE - COD. PEN., ART. 62, N. 6 - ATTENUANTE COSTITUITA DAL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE ABBIA LUOGO PRIMA DEL GIUDIZIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 62, n. 6, cod. pen. - nella parte in cui stabilisce che attenua il reato "l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso" -, avendo la Corte, con sent. n. 111 del 1964, gia' dichiarato non fondata tale questione ed essendo state gia' puntualmente esaminate e disattese nella motivazione di detta decisione tutte le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, ove peraltro non sono stati prospettati profili nuovi di illegittimita' costituzionale.