Pronuncia 147/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente Dott. GIULTO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 agosto 1977 dal Giudice istruttore presso il tribunale di Lanusei, nel procedimento penale a carico di Melis Virgilio ed altri, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 29 marzo 1978. Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini. Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice istruttore presso il tribunale di Lanusei ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 317, terzo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico e del difensore dell'imputato di assistere all'esame di testimoni cui il perito di ufficio sia autorizzato ad assistere. Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, nessuno degli imputati nel procedimento a quo ha nominato un consulente tecnico talché, a detta dello stesso giudice a quo, la rilevanza della prospettata questione, "si può porre solo in termini ipotetici"; che da ciò deriva, limitatamente all'aspetto in esame, l'inammissibilità della questione medesima. Considerato, inoltre, per quanto riguarda la posizione del difensore dell'imputato, che questa Corte, con la sentenza n. 63 del 1972, ha ritenuto compatibili con gli artt. 3 e 24 Cost.le vigenti disposizioni processuali che escludono gli esami testimoniali ed i confronti dagli atti istruttori cui i difensori hanno diritto di assistere; che tale disciplina generale si sottrae a censure d'illegittimità costituzionale anche nel caso specifico degli esami testimoniali cui sia stato ammesso ad assistere il perito d'ufficio, a sensi dell'art. 317 cod.proc.pen., essendo pertinenti anche in tale ipotesi i criteri affermati con la sentenza n. 63 del 1972 (richiamata appunto in questo senso, in altra sentenza di questa Corte - n. 199 del 1974 - sul citato art. 317 cod.proc.pen.); che inconferente è il richiamo, fatto nell'ordinanza di rimessione, ai criteri dell'importanza o dell'irripetibilità dell'atto istruttorio, altrove valorizzati da questa Corte nel motivare l'illegittimità di norme escludenti l'assistenza del difensore ad atti come l'interrogatorio dell'imputato (sentenza n. 90 del 1970) o la testimonianza "a futura memoria" (sentenza n. 64 del 1972), posto che l'esame testimoniale, effettuato con la presenza del perito, non è formalmente diverso dalle altre testimonianze istruttorie né quanto ad intrinseca importanza, né quanto a ripetibilità, e che il riesame del teste al dibattimento, in contraddittorio con la difesa, potrà logicamente influire sulla stessa valutazione (od eventuale ripetizione) della perizia;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, nella parte relativa al consulente tecnico, e manifestamente infondata nella parte relativa al difensore dell'imputato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 17, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice istruttore presso il tribunale di Lanusei. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Alberto Malagugini

Data deposito: Thu Dec 06 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMADEI

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Massime

ORD. 147/79. PROCESSO PENALE - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - DIRITTO AD ASSISTERE ALL'ESAME DI TESTIMONI AL QUALE IL PERITO D'UFFICIO E' STATO AUTORIZZATO AD ASSISTERE - MANCATA PREVISIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 317, terzo comma, c.p. nella parte in cui non prevede per il consulente tecnico di parte il diritto di assistere all'esame dei testimoni cui il perito di ufficio sia stato autorizzato ad assistere in quanto priva di rilevanza posto che nel giudizio a quo nessuno degli imputati ha nominato consulenti tecnici di parte.