Pronuncia 45/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile e art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse l'8 novembre 1977 dal tribunale di Massa, nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. Rumianca e, rispettivamente, Alibani Presildo, Battaglia Mario, Lucetti Natale, Barattini Giancarlo, Spagnoli Gino e Tarabella Giorgio, iscritte ai nn. 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che, con ordinanze 8 novembre 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato a seguito della sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata con le superiori ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Mon Jun 18 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 45/79 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - ASSUNTO TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE RISERVATO AI DIPENDENTI DI UN RAPPORTO PRIVATO STABILE - OMESSA VERIFICA DELL'APPLICABILITA', NELLA SPECIE, DELLO STATUTO DEI LAVORATORI (LEGGE N. 300 DEL 1970) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Sollevata questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2948, n. 4 c.c., cosi` come modificato a seguito della sentenza 10 giugno 1966 n. 63 della Corte costituzionale, per il trattamento ingiustificatamente piu` favorevole riservato ai dipendenti di un rapporto privato stabile, dopo il mutamento intervenuto nella legislazione con la entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori deve ordinarsi la restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza ove questi abbia omesso di verificare se nella specie risultino applicabili le disposizioni dello Statuto medesimo. - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 86/1971, 114/1972 e 115/1975.

Parametri costituzionali

SENT. 45/79 B. LAVORO - CREDITI DI LAVORO E ALTRI CREDITI PECUNIARI NON DI LAVORO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., sollevata deducendo il trattamento ingiustificatamente piu` favorevole riservato ai crediti di lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari quanto alla possibilita` di decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore a quella della entrata in vigore della l. n. 533 del 1973. Tale questione e` gia` stata, infatti, dichiarata non fondata con sentenze nn. 13 e 161 del 1977 e manifestamente infondata con ordinanza n. 41 del 1978, ne` il giudice a quo adduce argomenti nuovi. - cfr. S. nn. 13/1977, 161/1977, O. n. 41/1978.

Parametri costituzionali