Pronuncia 50/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI- Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile in relazione al d.P.R. 3 febbraio 1965, n. 14 (diritto di surrogazione dell'assicuratore), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 dal pretore di Milano, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Ferrovie Nord Milano e Tozzi Tullio e Ranieri Franco, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975. Visto l'atto di costituzione di Tozzi Tullio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; uditi l'avv. Giuseppe Fanelli per Tozzi Tullio, e il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Abisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con la ordinanza 18 dicembre 1974 del pretore di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Mon Jun 18 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 50/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE - DELIMITAZIONE DELLA FATTISPECIE - INFORTUNIO NON PROFESSIONALE DEL LAVORATORE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO ALLA SURROGAZIONE NEI CONFRONTI DEL TERZO RESPONSABILE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il datore di lavoro che - in forza del rapporto, sospeso ma non risolto - continui a corrispondere la retribuzione al lavoratore infortunato per cause non professionali, non solo e` privo dello "status" d'impresa di assicurazioni, ma neppure assume la veste di garante in via sussidiaria del lavoratore stesso, e, pertanto, la sua posizione non e` assimilabile a quella dell'assicuratore ai fini della surrogazione, "ex" art. 1916 cod. civ., nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile dell'infortunio. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., nella parte in cui non estende ai rapporti tra datore di lavoro e terzo responsabile dell'infortunio non professionale del lavoratore il diritto di surrogazione riservato all'assicuratore).