Pronuncia 55/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 578 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 9 ottobre 1974 dalla Corte d'appello de L'Aquila, nei procedimenti civili vertenti tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Cipriani Avolio Domenichina, iscritte ai nn. 584 e 585 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976. Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze; udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione delle finanze.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. civ.; dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito: Wed Jul 04 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 55/79 A. SUCCESSIONI - COD. CIV., ART. 578 - ESCLUSIONE DALLA SUCCESSIONE DEL FRATELLO NATURALE RICONOSCIUTO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, apparendo sfornita del necessario carattere di pregiudizialita` rispetto alla definizione del giudizio a quo, dal momento che la disposizione impugnata disciplina la successione dei genitori al figlio naturale, laddove nel giudizio di merito nessun soggetto appartenente alla famiglia legittima risulta chiamato all'eredita`, unico successibile ex lege essendo, alla stregua della normativa vigente, lo Stato. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., dell'art. 578 cod. civ., nella parte in cui non comprende, tra i chiamati alla successione legittima del figlio naturale, in mancanza di discendenti e del coniuge di costui, il fratello naturale riconosciuto che sia stato procreato dalla stessa persona; e cio` sia non concorrendo altri parenti, sia concorrendo il genitore naturale).

SENT. 55/79 B. SUCCESSIONI - SUCCESSIONE AB INTESTATO - CATEGORIE DI SUCCESSIBILI - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SUCCESSIONE DEL FRATELLO (O SORELLA) NATURALE DEL DE CUIUS (PURCHE' LA FILIAZIONE SIA STATA RICONOSCIUTA O DICHIARATA) - MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Una minore tutela del figlio nato fuori del matrimonio in tanto puo` trovare una sua giustificazione costituzionale in quanto tale condizione venga a confliggere con i diritti dei membri della famiglia legittima. In assenza - come nella specie - di altri successibili ex lege ad eccezione dello Stato, tale situazione di conflittualita` non si determina e quindi - sottoponendo a revisione critica la precedente pronuncia di non fondatezza della medesima questione (sent. n. 76/1977), sia pure relativamente a disposizioni diverse del codice civile, ed armonizzando la soluzione del caso in esame con la costante giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 7/1963; 79/1969; 50/1973; 82/1974) - la posizione del figlio naturale va assimilata a quella del discendente legittimo, giustificandosi cosi` la successione tra fratelli (o sorelle) naturali, purche` la filiazione sia stata riconosciuta o dichiarata. Va pertanto dichiarata l'illegittimita` costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost. - dell'art. 565 cod. civ., nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, venendosi conseguentemente a stabilire per essi un trattamento deteriore rispetto a tutti gli altri successibili ex lege. - cfr. S. nn. 7/1963; 79/1969; 50/1973; 82/1974; 76/1977.

Norme citate