Pronuncia 87/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, in relazione all'art. 185 cpv. del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1973 dal tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Migliorini Natalino ed altri e Pegoraro Giuseppe ed altri, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975. Visto l'atto di costituzione di Giacomazzi Pietro, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; uditi l'avv. Mario Pogliani per Giacomazzi Pietro, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Thu Jul 26 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 87/79 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI - DERIVANTI DA FATTI ILLECITI NON COSTITUENTI REATI - RISARCIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 2059 cod. civ. non presuppone il riconoscimento di un diritto incondizionato al risarcimento del danno non patrimoniale, ma attribuisce a tale danno rilevanza giuridica come fonte di obbligazione nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, sicche` la limitazione riguarda non l'esercizio ma l'oggetto del diritto, e cio` e` sufficiente ad escludere ogni contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost., non essendo quest'ultimo invocabile ove difetti la posizione sostanziale da far valere in giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).

Parametri costituzionali

SENT. 87/79 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI - DERIVANTI DA FATTI ILLECITI NON COSTITUENTI REATI - RISARCIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Attesa la sostanziale diversita`, per presupposti e gravita`, tra la situazione di chi subisca danno non patrimoniale a seguito di reato e quella in cui lo stesso pregiudizio derivi da illecito soltanto civile, rientra nella discrezionalita` del legislatore adottare un trattamento differenziato per le due situazioni, ove non vengano in considerazione posizioni soggettive costituzionalmente garantite. Ne` appare incongrua o priva di ragionevole fondamento la considerazione del carattere criminoso della condotta lesiva, anche al fine di rendere piu` intensa la sanzione civile estendendola al risarcimento del danno non patrimoniale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).

Parametri costituzionali