Pronuncia 98/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238 (ordinamento dello stato civile) e dell'art. 454 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1976 dal tribunale di Livorno, nel procedimento civile vertente tra Lubrano di Scampamorte Riccardo e l'ufficiale di stato civile di Livorno, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 Settembre 1976. Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238, e 454 del codice civile sollevata, con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Livorno con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito: Wed Aug 01 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 98/79. STATO CIVILE - MODIFICAZIONE ARTIFICIALE DEL SESSO - RETTIFICAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA - DIRITTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Fra i diritti inviolabili dell'uomo non rientra quello (impropriamente definito come diritto all'identita` sessuale) di far riconoscere e registrare, mediante rettificazione dell'atto di nascita, un sesso esterno diverso dall'originario, acquisito attraverso trasformazione chirurgica per far corrispondere la condizione somatica alla personalita` psichica del soggetto. Dall'art. 2 Cost. non e`, infatti, possibile desumere l'esistenza di altri diritti fondamentali inviolabili che non siano - quanto meno - necessariamente conseguenti a quelli previsti dalle altre norme costituzionali. Ne` puo` essere, nella specie, utilmente invocato l'art. 24 Cost., trattandosi non della possibilita` di azione, ma dell'esistenza o inesistenza del diritto sostanziale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 165 e 167, r.d.l. 9 luglio 1939 n. 1238, e dell'art. 454 cod. civ.). - cfr. S. nn. 11/1956, 29/1962, 1/1969, 29/1969, 37/1969, 102/1975, 238/1975.

Norme citate