Pronuncia 107/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 747, 750 e 751 del codice civile (successione - obbligo di collazione) promossi con le seguenti ordinanze: 1 ) ordinanza emessa il 26 giugno 1975 dal Tribunale di Sciacca nel procedimento civile vertente tra Pedalino Vincenza e Pedalino Serafina ed altri, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975; 2) ordinanza emessa il 4 maggio 1976 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Barlotti Pasqualina e Barlotti Raffaele ed altri, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976. Visti l'atto di costituzione di Barlotti Pasqualina e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia; udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 751, 747 e 750 del codice civile sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione con le ordinanze in epigrafe dai Tribunali di Sciacca e di Salerno. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VTTALE - Cancelliere

Relatore: Leopoldo Elia

Data deposito: Thu Jun 25 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 107/81. SUCCESSIONI - DIVISIONE DELL'EREDITA' - COLLAZIONE - IMPUTAZIONE - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLA COLLAZIONE PER EQUIVALENTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRINCIPIO NOMINALISTICO - PRETESA IRRAZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'istituto della collazione, consistendo nel computare, nella determinazione della porzione spettante al condividente, il bene precedentemente ricevuto dal de cuius, esige che vada conferito il bene che e` stato ricevuto; e percio`, se si e` ricevuta una somma di danaro, sara` conferita quella stessa somma, immutata nella sua identita`, in base al principio nominalistico, venendosi a realizzare una ipotesi di collazione in natura della somma, che viene detratta nel valore suo proprio, rimasto immutato, non rilevando, per il particolare carattere di fungibilita` della moneta, che il danaro conferito non sia costituito dalla stessa species. Pertanto non sussistono ne` identita` ne` affinita`, ma piuttosto v'e` diversita` sostanziale giustificante trattamento differenziato, fra l'ipotesi di collazione per imputazione di beni nel loro equivalente e l'ipotesi di collazione di danaro, che e` collazione in natura e non per equivalente: ponendosi, anzi, la collazione in danaro accanto al conferimento in natura di bene immobile, che e` conferimento dello stesso bene e non di altro bene, qualora s'imponesse il conferimento di un bene diverso (quale una somma di danaro di valore nominale piu` elevato) si verrebbe ad instaurare una diversita` di disciplina tra situazioni pari. Ne` e` esatto parlare, col giudice a quo, di una irrazionalita` del sistema legislativo, nell'ipotesi di sopravvenuta grave svalutazione monetaria, per la sperequazione che si determinerebbe tra chi conferisce per l'imputazione l'equivalente in moneta del bene ricevuto e chi conferisce la stessa somma di danaro che gli sia stata attribuita: invero la tesi dell'irrazionalita` muove da un presupposto del tutto estraneo all'istituto della collazione (che chi abbia ricevuto una somma di danaro "senza vincoli di imponibilita`" l'abbia investita nell'acquisto di beni o, quanto meno, che costui debba essere comunque trattato come se a tale acquisto sia addivenuto), presupposto privo di fondamento in quanto non puo` configurarsi a carico del beneficiario di una attribuzione in danaro ne` l'obbligo ne` l'onere di impiegarla in acquisto. Non sussiste irrazionalita` del sistema, in quanto in materia di collazione del danaro non si ha pregiudizio dipendente dal ritardo dell'adempimento, avendosi tempestivo adempimento di una obbligazione pecuniaria che non comporta, per l'operativita` del principio nominalistico, rilevanza del fenomeno inflattivo: del resto, come insegna la giurisprudenza piu` recente, anche il mutuatario e` tenuto a restituire la medesima somma ricevuta, qualunque sia stato il mutamento del valore di scambio nel tempo intercorso tra la nascita dell'obbligazione e la scadenza. (Non fondatezza - in relazione agli artt. 3 e 42, comma secondo, Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 751 cod. civ., con riferimento agli artt. 747 e 750 cod. civ., concernente la disciplina della collazione del danaro riferita nel quantum al valore legale della specie donata, per il dubbio che essa comporti un trattamento arbitrariamente e irrazionalmente, anche agli effetti della svalutazione monetaria, differenziato tra coeredi donatari soggetti a collazione, secondo che essi siano donatari di beni immobili, di beni mobili o di somme di danaro).