Pronuncia 13/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. promosso con ordinanza, emessa il 18 settembre 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Calvi Corrado e la s.p.a. Salvarani, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1. - Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sollevata in riferimento all'art. 136 Cost. con l'ordinanza 18 settembre 1979 dal Pretore di Parma; 2. - Dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Tue Feb 10 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 13/81 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - ASSERITO CONTRASTO TRA LA DISCIPLINA NORMATIVA COME MODIFICATA DA PRECEDENTE SENTENZA DI ACCOGLIMENTO PARZIALE E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il rapporto tra la disciplina normativa, modificata da sentenza di accoglimento della Corte, e la disciplina successivamente adottata con legge o atto avente forza di legge (a loro volta non sospettati d'incostituzionalita`) da` vita a vicende di parziale o totale abrogazione tacita, competente a conoscere delle quali e` il giudice ordinario, non la Corte costituzionale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2948, n. 4 c.c. in riferimento all'art. 136 Cost.). - cfr. SS. nn. 63/1966 e 40/1979.

Parametri costituzionali

SENT. 13/81 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANCATA PRECISAZIONE DEGLI EFFETTI INCOSTITUZIONALI DELLA NORMA IMPUGNATA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2948, n. 4 c.c. in riferimento all'art. 36 Cost., fondata sul presupposto che l'affermata decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto dotato di stabilita` non terrebbe in conto il timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro che, pur diverse dal licenziamento, potrebbero scoraggiare il lavoratore dal far valere il proprio credito. Infatti il giudice a quo non ha speso la benche` minima motivazione sulle misure, diverse dal licenziamento, di cui il lavoratore sarebbe stato vittima se avesse fatto valere i propri diritti, seppure non e` lecito osservare che soltanto il licenziamento priva il lavoratore del diritto al salario, garantito dall'art. 36.

Parametri costituzionali