Pronuncia 192/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2054, comma terzo, cod. civ. (Responsabilità per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1975 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Boggiano Pico Augusto e Bagnarello Mino ed altri, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ., sollevata con ordinanza del Tribunale di Genova del 21 aprile 1975 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981. F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Thu Dec 17 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 192/81. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI AI TERZI TRASPORTATI A TITOLO DI CORTESIA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - INAPPLICABILITA' ANCHE IN CASO DI ACCERTATA COLPA DEL CONDUCENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Le disposizioni contenute nell'art. 2054 cod. civ. - sul risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli - sono tutte indissolubilmente connesse con la fondamentale presunzione di responsabilita` del conducente (comma primo), sicche` l'inapplicabilita` di quest'ultima implica il ritorno al regime normale di cui all'art. 2043 cod. civ. anche per quel che riguarda la responsabilita` del proprietario, rendendo inoperante la presunzione a suo carico posta dal comma terzo dello stesso art. 2054. Pertanto, nel caso in cui risulti in concreto accertata la colpa del conducente, nessuna diversita` di garanzia risarcitoria sussiste fra terzi estranei alla circolazione e persone trasportate, essendo inapplicabile, per entrambe le categorie di danneggiati, la presunzione di responsabilita` del proprietario, il quale, se del caso, potra` essere chiamato a rispondere solo ai sensi dell'art. 2048 (responsabilita` dei genitori, tutori, etc.) o dell'art. 2049 cod. civ. (responsabilita` dei padroni e dei committenti). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2054, comma terzo, cod. civ., in quanto esclude l'operativita` della presunzione nei confronti delle persone trasportate a titolo di cortesia, anche quando risulti dimostrata la colpa del conducente). - v. anche S.n. 55/1975.

Parametri costituzionali