Pronuncia 104/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 154 cod. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 della legge 19 maggio 1975, n. 151, (Separazione dei coniugi - riconciliazione) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1976 dal tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Corti Gian Paolo e Picchi Giuliana, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 154 c.c. sollevata dal tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 29 e 3 della Costituzione con l'ordinanza 29 aprile 1976 di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito: Thu Apr 21 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 104/83. SEPARAZIONE DI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - RILIEVO (SIA PUR LIMITATO) ATTRIBUITO A CIRCOSTANZE ANTERIORI ALLA RICONCILIAZIONE INTERVENUTA DOPO LA SEPARAZIONE DI FATTO - ASSERITA LESIONE DELLA TUTELA DELL'UNITA' FAMILIARE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (RISPETTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL CASO DI RICONCILIAZIONE SEGUITA AD UNA SEPARAZIONE GIUDIZIALE) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La norma che (secondo l'interpretazione della Cassazione) attribuisce rilievo (sia pur limitato) ai fatti anteriori alla riconciliazione e al giudizio di separazione - nel senso che tali fatti confluiscono, insieme a quelli successivi alla riconciliazione, a formare il libero convincimento del giudice - non viola la garanzia dell'unita` familiare, in quanto ben potrebbe ritenersi che proprio una norma che viceversa prevedesse sempre l'irrilevanza dei fatti anteriori alla riconciliazione scoraggerebbe o ritarderebbe il riappacificamento dei coniugi; e comunque tale apprezzamento appartiene all'ambito delle valutazioni del legislatore. Ne` e` violato il principio di eguaglianza rispetto al caso di riconciliazione seguita a una precedente pronuncia di separazione (art. 157 c.c.), in quanto la assoluta irrilevanza in quest'ultima ipotesi dei fatti anteriori alla riconciliazione e` giustificata dal rilievo che nel giudizio conclusosi con la precedente sentenza i pregressi rapporti fra i coniugi sono stati giudicati e, per cosi` dire, assorbiti nella pronunzia di separazione e si comprende come soltanto i fatti e i comportamenti successivi possano motivare una nuova pronunzia di separazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 154 cod. civ.).