Pronuncia 192/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione, ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi), 414, n. 4, cod. proc. civ. (controversie individuali di lavoro - forma della domanda) e 2697 cod. civ. (onere della prova) promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1978 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Astore Albino ed altro e Policheni Vincenzo ed altro, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 1979. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Brunetto Bucciarelli Ducci

Data deposito: Wed Jun 29 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 192/83. LAVORO - INTERMEDIAZIONE - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL LAVORATORE CHE AGISCA GIUDIZIALMENTE PER FAR ACCERTARE L'ESISTENZA DELL'INTERPOSIZIONE - CONFORMITA' AI PRINCIPI GENERALI IM MATERIA DI ONERE DELLA PROVA - LEGITTIMITA'.

Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, 414 n. 4 c.p.c. e 2697 c.c. (sollevata lamentando che tali norme non abbiano previsto, per l'ipotesi in cui il prestatore di lavoro agisca per far dichiarare l'interposizione di mano d'opera, una eccezione al principio dell'onere della prova incombente sull'attore - con particolare rigorosita' nel processo del lavoro -, ponendo il lavoratore che e' rimasto estraneo alla vicenda interpositiva in posizione di inferiorita' rispetto al datore di lavoro, ed impedendogli di azionare (fruttuosamente) il proprio diritto), in quanto l'eccezione che si pretende di introdurre alla regola generale per cui actore non probante reus absolvitur, con riguardo alla richiesta di modifica del rapporto di lavoro interposto, sostituendo al datore di lavoro apparente colui che da' luogo all'interposizione, non appare giustificata neppure dalla sottolineatura della difficolta' in cui il lavoratore si verrebbe a trovare nel fornire la prova dei fatti estranei alla sua conoscenza, tanto piu' che il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. e' fornito di ampi poteri istruttori.