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Pronuncia 57/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - AVV. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell 'art. 290 cod. pen. (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate) promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1976 dal giudice istruttore del Tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Mola di Nomaglio Gustavo ed altri, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Livio Paladin

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ELIA

Massime

SENT. 57/83 - VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - ART.290 C.P. - OMESSA INCLUSIONE, FRA I SOGGETTI ELETTORI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE EX ART.313, CO.III, C.P. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

L'autorizzazione a procedere dell'Assemblea (o di entrambe le Assemblee quando vilipeso sia il Parlamento in seduta comune) contro cui sia commesso vilipendio, rappresenta, a norma dell'art.313 co.III c.p., una condizione indispensabile, in difetto della quale l'azione penale non puo` essere proseguita, restando preclusa al giudice "a quo" qualsiasi indagine e pronuncia di merito (vedi sent. n.17/73). Difetta, quindi, la rilevanza nella questione di l.c. dell'art.290 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost, dal momento che, nel procedimento "a quo" per vilipendio del Parlamento in seduta comune, l'autorizzazione e` stata concessa dal Senato e negata dalla Camera dei deputati e pertanto deve ritenersi non concessa; ne` il giudice "a quo", che dubita della l.c. dell'art.290 c.p.il quale non prevederebbe il vilipendio del Parlamento in seduta comune, contesta in alcun modo la l.c. del suindicato art.313, co.III, c.p. (Inammissibilita` della questione di l.c. dell'art.290 c.p. sollevata in relazione agli artt. 3 e 21 Cost.). Cfr. s.n.20/74