Pronuncia 107/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice penale, promossi con quattro ordinanze del Tribunale di Rovereto emesse il 23 giugno 1978, il 9 febbraio 1979, il 25 gennaio 1980 e il 18 giugno 1981, iscritte al n. 517 del registro ordinanze 1978, al n. 294 del registro ordinanze 1979, al n. 162 del registro ordinanze 1980 e al n. 834 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 168 del 1979, n. 131 del 1980 e n. 96 del 1982. Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 18 e 39 Cost., dal Tribunale di Rovereto con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Antonio La Pergola

Data deposito: Wed Apr 17 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 107/85. PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DA CARICHE SINDACALI - NORMA VIGENTE MA CONNESSA CON L'ORDINAMENTO CORPORATIVO FASCISTA - INAPPLICABILITA' ALLO STATO DELL'ATTUALE ORDINAMENTO SINDACALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI LIBERTA' SINDACALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

La disposizione dell'art. 512 cod. pen. - la quale prevede l'interdizione da ogni ufficio sindacale, per la durata di anni cinque, come pena accessoria, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 502 e segg. stesso codice - collocata nel capo dei delitti contro l'economia pubblica, in relazione precisamente agli illeciti di cui si occupano gli artt. 502 e segg., deve ritenersi intimamente connessa con l'ordinamento corporativo fascista, e quindi con la funzione da esso riservata al sindacato, ancorche' non sia stata abrogata (ne' caducata ad altro titolo) e viga nell'attuale ordinamento, essendo stata considerata dalla Corte di Cassazione "inoperante", ma solo fino a quando non siano inserite nell'attuale ordinamento le norme previste dall'art. 39 Cost.. Peraltro, tale pena accessoria non puo' ritenersi comminata con riguardo agli uffici sindacali, quali risultano sulla base dell'ordinamento in vigore in quanto la figura del "munus" individuata nella norma in esame alla stregua del cessato ordinamento, e' diversa dalla carica direttiva d'un sindacato, che secondo le leggi vigenti s'inquadra nello schema, costituzionalmente garantito, della libera associazione di natura privata. Il che basta per escludere che la pena accessoria prevista nell'art. 512 cod. pen. sia suscettibile di irrogazione allo stato dell'attuale ordinamento sindacale, cosicche' trattasi di una norma punitiva che non collide con i precetti degli artt. 18 e 39 Cost.. Pertanto, non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la relativa questione di legittimita' costituzionale.