Pronuncia 235/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 564, comma primo, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 gennaio 1978 dal tribunale di Asti nel procedimento civile vertente fra Raviola Olga e Follis Ninfa ed altra iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1978; 2) ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Cavazza Vittoria ed altro contro Ferrario Palmira e Ferrario Palmira contro Cavazza Vittorio ed altro iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 564, comma primo, del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal tribunale di Asti e dalla Corte di cassazione con le ordinanze (n. 139 del reg. ord. 1978 e n. 652 del reg. ord. 1982) di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito: Mon Oct 14 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROEHRSSEN

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Massime

SENT. 235/85. SUCCESSIONE EREDITARIA - AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI E DEI LEGATI - CONDIZIONE LIMITATIVA - PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE "NEI LIMITI DELLA PREMESSA DI FATTO" - INAMMISSIBILITA'. - cc art. 564, primo comma. - cst artt. 3 e 24.

Non puo' essere chiesta alla Corte costituzionale una pronuncia di illegittimita' rapportata ad una particolare situazione di fatto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 564 cod. civ., in quanto (per garanzia di obiettivita' e sincerita' nell'accertamento della consistenza dell'asse ereditario) impone come condizione di proponibilita' dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte dell'erede legittimario, che questi abbia accettato l'eredita' con beneficio d'inventario; questione sollevata "nei limiti della premessa di fatto", e cioe' in relazione alla circostanza che nel caso di specie l'azione di riduzione era stata proposta nei confronti del coniuge superstite, ante riforma 1975 usufruttuario ex lege).