Pronuncia 238/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668 cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Ramerdi Amanzio ed altro iscritta al n. 873 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 22 marzo 1984 (n. 873 R.O. 1984) del Tribunale di Firenze, sez. II penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Mon Oct 14 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 238/85. SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI -SPETTACOLI TEATRALI E CINEMATOGRAFICI ABUSIVI - INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI AL FATTO DI DIVULGARE PER MEZZO DELLA TELEVISIONE LE STESSE RAPPRESENTANZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - cp art. 668. - cst art. 3.

Dal fatto che l'art. 668 cod. pen. punisce solo gli spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione, non puo' farsi discendere una violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la disciplina di un solo mezzo di comunicazione non puo' elevarsi a modello della regolamentazione degli altri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 668 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 42/1977, 168/1982 e 169/1985.

Parametri costituzionali