Pronuncia 254/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Avv. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 81, secondo comma, e 158 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 luglio 1977 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Piccini Rino, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1978; 2) ordinanza emessa il 18 novembre 1978 dal Pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Brunato Quinto, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 dell'anno 1979. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, secondo comma, e 158, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza del 22 luglio 1977; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, primo comma, del codice penale, nella parte in cui dispone che per il reato continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno nel quale è cessata la continuazione, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Chieri con ordinanza del 18 novembre 1978. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Mon Nov 04 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROEHRSSEN

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Massime

SENT. 254/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REATO CONTINUATO - DECORRENZA DEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE DALLA CESSATA CONTINUAZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cp artt. 81, cpv., e 158, primo comma. - cst artt. 3 e 24.

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 158, primo comma (in relazione all'art. 81, primo comma) cod. pen., nella parte in cui dispone che, per il reato continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui e' cessata la continuazione. Nella ordinanza di rinvio ci si limita infatti a prospettare come mera eventualita', riguardo al giudizio a quo, sia la condanna sia la richiesta di applicazione dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, sicche' la questione difetta del necessario requisito dell'attualita'. - S. n. 300/1983.

SENT. 254/85 B. REATO CONTINUATO - PRESCRIZIONE E AMNISTIA - DIVERSITA' DI DISCIPLINA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - cp art. 158, primo comma. - cst art. 3.

In base alla circostanza che il reato continuato e' oggetto di considerazione unitaria ai fini della prescrizione e non anche ai fini dell'applicazione dell'amnistia non puo' riconoscersi, nella norma che fa decorrere la prescrizione dal momento in cui la continuazione cessa, una violazione del principio di eguaglianza, in quanto la diversa disciplina e' giustificata dalle differenti finalita' delle due cause estintive del reato. Mentre, infatti, nel caso dell'amnistia l'estinzione del reato dipende da una scelta effettuata di volta in volta dal legislatore, per la prescrizione l'effetto estintivo e' ricollegato ad un evento legislativamente predeterminato, in relazione al previsto venir meno "dell'allarme della coscienza sociale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 158, primo comma, cod. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 202/1971 e 68/1983.

Parametri costituzionali

SENT. 254/85 C. REATO CONTINUATO - DECORRENZA DEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE DALLA CESSATA CONTINUAZIONE - TRATTAMENTO RITENUTO IRRAGIONEVOLMENTE DI MINOR FAVORE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER IL CONCORSO MATERIALE DI REATI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - cp art. 158, primo comma. - cst art. 3.

Il legislatore e' libero di considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una pluralita' scomponibile di reati salvo il limite di non addivenire a scelte viziate da irrazionalita'. Tale limite non e' stato superato dalla norma che ricollega la decorrenza della prescrizione al cessare della continuazione e, quindi, dell'effettivo estrinsecarsi del "medesimo disegno criminoso", tenendo conto dell'essenziale elemento caratterizzante il reato continuato, elemento, per giunta, utilizzabile ai fini della prescrizione, legata com'essa e' al venir meno di quell'"allarme della coscienza sociale" insito in ogni fatto criminoso. Percio' dalla circostanza che il trattamento riservato dalla norma suddetta all'autore di una pluralita' di reati uniti dal vincolo della continuazione venga a risultare meno favorevole del corrispondente trattamento riservato all'autore di altrettanti reati non uniti da tale vincolo, non puo' farsi discendere una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 158, comma primo, cod. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 217/1972 e 108/1973.

Parametri costituzionali