Pronuncia 51/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, del codice penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 febbraio 1982 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Massari Maura, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 del 1982; 2) ordinanza emessa il 9 novembre 1982 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Ruggero Antonio ed altro, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 1983; 3) ordinanza emessa l'11 maggio 1983 dal Pretore di Cervignano del Friuli nel procedimento penale a carico di Pegan Claudio ed altro, iscritta al n. 854 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1984. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO . GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Aldo Corasaniti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 51/85. LEGGI PENALI - SUCCESSIONE NEL TEMPO - "NORMA FAVOREVOLE" CONTENUTA IN DECRETO LEGGE NON CONVERTITO - RETROATTIVITA' - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PERDITA DI EFFICACIA SIN DALL'INIZIO - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE SFAVOREVOLE - APPLICABILITA' DEL DECRETO-LEGGE NON CONVERTITO AI "FATTI PREGRESSI" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Con lo stabilire la retroattivita'-applicabilita' ai fatti pregressi della "norma penale favorevole" anche nel caso di "norma penale favorevole" dettata con "decreto-legge non convertito", l'art. 2, comma quinto, c.p., si pone in contrasto col comma terzo e ultimo dell'art. 77 Cost., il quale in nessun caso considera la norma dettata con "decreto-legge non convertito" come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il "decreto-legge non convertito", di ogni effetto "fin dall'inizio"), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (ispirato - come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potesta' legislativa) vieta di considerarla tale. Alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale che ne consegue non osta il principio d'irretroattivita' della norma penale o del trattamento penale piu' sfavorevole, di cui all'art. 25 Cost., riferito al risultato normativo derivante dalla pronuncia. Ancorche' riferibile, oltre che rispetto a fenomeni normativi del tipo "successorio", all'interno di (e/o in riferimento a) vicende del tipo di alternativita' sincronica fra situazioni normative (quali sono o cui sono collegate sia la dichiarazione di illegittimita' costituzionale che la mancata conversione di un decreto-legge), tale principio puo' trovare infatti applicazione soltanto relativamente ai fatti commessi nel vigore - anche se poi caducato - della "norma penale favorevole" contenuta in un "decreto-legge non convertito", fatti rispetto ai quali soltanto sorge il problema dell'operativita' del risultato normativo in discorso, e rispetto ai quali soltanto tale risultato potrebbe equipararsi a una "norma penale sfavorevole"; non anche relativamente ai "fatti pregressi". Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p., nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste ("decreto-legge non convertito", ovvero convertito in legge con emendamenti che implichino mancata conversione in parte qua) le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo relative alla operativita' della "norma penale favorevole" ai "fatti pregressi". - S. nn. 91/1979; 108/1981; 148/1983.

Parametri costituzionali