Pronuncia 90/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LlVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, u.c., del codice penale e 7, comma secondo, lett. d), del d.l. 20 novembre 1981 n. 663, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Turrini Giancarlo, iscritta al n. 1042 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti. Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Turrini Giancarlo, per reati edilizi accertati il 19 luglio 1982, il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 (R.O. n. 1042 del 1983), premesso che l'imputato assumeva di aver compiuto il fatto in epoca anteriore al d.l. 20 novembre 1981 n. 663, dopo aver rilevato che il d.l. suindicato - il quale elimina il carattere di illiceità penale del fatto ascritto -, pur non essendo stato convertito, doveva essere applicato, quale norma sopravvenuta più favorevole all'imputato, ai fatti anteriormente commessi, ai sensi dell'art. 2, u.c., c.p., sollevava questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione in riferimento all'art. 77, u.c., Cost., in base al quale i decreti legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio; considerato che, comunque, la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Aldo Corasaniti

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: ROEHRSSEN

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Massime

ORD. 90/85. LEGGI PENALI - SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO - ELIMINAZIONE DEL CARATTERE DI ILLICEITA' PENALE AD OPERA DI DECRETO LEGGE NON CONVERTITO - QUESTIONE GIA' RICONOSCIUTA FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, cod. pen. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste (decreti legge non convertiti o convertiti con emendamenti che implichino mancata conversione in parte qua) le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2 cod. pen. relative alla operativita' delle "norme penali favorevoli" ai "fatti pregressi". Infatti detto articolo, in parte qua, e' stato gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo. - S. n. 51/1985.

Parametri costituzionali