Pronuncia 18/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 696, comma primo, del codice di procedura civile promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1 ottobre 1977 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. FINA ITALIANA e Bonanno GIUSEPPE e tra la s.p.a. FINA ITALIANA e Li Muli Vittorio, iscritte ai nn. 7 e 8 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74 e 81 dell'anno 1978. Visti gli atti di costituzione della s.p.a. FINA ITALIANA, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; uditi l'avv. Napoleone Bartuli per la s.p.a. FINA ITALIANA e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 7, 8 R.O. 1978, dichiaria inammissibile la questione di illegittimità costituzionale del l'art. 696 comma primo c.p.c. sollevata dal Pretore di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. nella parte in cui, limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di cose, esclude, l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona umana. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Thu Jan 30 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 18/86. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - STATO, CONDIZIONI O QUALITA' DELLA PERSONA UMANA - OMESSA PREVISIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DI DIFESA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - POSSIBILITA' DI EQUIPARARE LA PERSONA E, QUINDI, IL CORPO UMANO, A LUOGHI O COSE - ESCLUSIONE - "BENE DELLA VITA" DA PRESERVARE TRAMITE L'ACCERTAMENTO - MANCATA IDENTIFICAZIONE NELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Non e' possibile, ai fini del'accertamento tecnico preventivo, porre la persona umana (cui ci si riferisce nel dispositivo delle ordinanze di rimessione e dalla quale il corpo umano, cui ci si riferisce nella motivazione delle stesse, non puo' essere avulso) sullo stesso piano dei luoghi e delle cose, e, del resto, la diversita' fra l'una e gli altri emerge dagli stessi artt. 2 e 42 Cost., il primo dei quali considera la personalita' dell'uomo ed il secondo la proprieta' pubblica e privata. Peraltro, agli effetti della motivazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che viene sollevata, occorre che le ordinanze di rimessione riescano ad identificare il "bene della vita" che nei casi oggetto dei giudizi a quibus l'accertamento preventivo mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 696, comma primo, cod. proc. civ., denunciato - in riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - nella parte in cui, limitando l'ammissibilita' dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualita' o condizione di cose, esclude l'ammissibilita' dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualita' della persona umana). - Per l'affermazione di analoghi principi (cioe' di non equiparabilita' della persona umana alla res), riguardo alla impossibilita' di confondere il credito del dipendente per infortunio sul lavoro tra i debiti chirografari del datore di lavoro, v. S. n. 326/1983.