Pronuncia 303/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 10 maggio 1976, n.358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dal Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Immobiliare Morbegno Casa e la s.p.a. Banca Provinciale Lombarda, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.8 dell'anno 1980; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 653 co. 3 c.p.c. come sostituito dall'art. 3 l. 10 maggio 1976, n. 358. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Wed Dec 31 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 303/86 A. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO - DECRETO EMESSO SULLA BASE DI TITOLI AVENTI GIA' EFFICACIA ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DELLE COMPETENZE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' irrazionale che l'esecutorieta' provvisoria del decreto ingiuntivo sia limitata al solo accoglimento della relativa domanda d'ingiunzione, dovendo l'accoglimento stesso ricomprendere, quale normale completamento, ai fini della completa garanzia del diritto di agire in giudizio, la liquidazione delle spese e degli onorari. Onde il contrasto con gli artt. 24, comma primo, e 3 Cost., considerato che il decreto ingiuntivo e', nel caso, necessario al creditore al fine di conseguire titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che se il creditore, allo stesso fine agisce in base a cambiali non attraverso il procedimento monitorio, ma per la via del giudizio ordinario nella sentenza di condanna, a differenza del decreto ingiuntivo, le spese possono essergli liquidate. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dei precetti costituzionali suindicati - l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), il quale, sostituendo il terzo comma dell'art. 641, stesso codice, ha escluso che nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli aventi gia' efficacia esecutiva, il giudice possa liquidare le spese e le competenze).

Norme citate

  • legge-Art. 2

SENT. 303/86 B. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO - DECRETO EMESSO SULLA BASE DI TITOLI AVENTI GIA' EFFICACIA ESECUTIVA - SPESE E COMPETENZE RELATIVE - LIQUIDAZIONE - POSSIBILITA' SOLO NELLA SENTENZA CHE RESPINGE L'OPPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - a seguito della intervenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), l'art. 653, terzo comma, detto codice, come sostituito dall'art. 3 legge citata, che consente al giudice, nella sentenza con cui rigetta totalmente o parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo (emesso sulla base di titolo con efficacia esecutiva), di liquidare anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo stesso, poiche' la violazione degli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., riconosciuta nei confronti dell'art. 2 legge medesima, coinvolge la procrastinazione della liquidazione delle spese sancita dall'impugnato art. 3. - S. n. 303/1986, massima sub a).

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27