Pronuncia 324/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale e dell'art. 109, primo capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di "delinquenza abituale" nonché dell'art. 109, primo cpv., c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., rilevando che: a) la "disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale" sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede la ultrattività nel tempo della qualificazione di pericolosità che si esprime nella dichiarazione stessa, nonché nella parte in cui prevede una durata senza limiti di tempo dei vari e gravi effetti che ad essa conseguono; b) l'art. 109, primo cpv., c.p. sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di abitualità può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; Considerato che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale è stata introdotta una nuova disciplina in tema di accertamento della pericolosità ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza che occorre quindi che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 17 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 324/88. ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - RELATIVA DICHIARAZIONE - DISCIPLINA ED EFFETTI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD. PEN., ART. 109, PRIMO CPV. - COST., ARTT. 3, 27.

A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663, spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, procedere alla stregua di essa, ad una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - concernente: a) la "disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale", nella parte in cui si prevede la ultrattivita` nel tempo, della qualificazione di pericolosita`, che si esprime nella dichiarazione stessa, nonche` nella parte in cui si prevede una durata senza limiti di tempo dei vari e gravi effetti che ad essa conseguono; b) l'art. 109, primo cpv., cod. pen., nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di abitualita` puo` essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena.