Pronuncia 307/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Oprandi Iside e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 prima serie speciale dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Aldo Corasaniti

Data deposito: Fri Jun 22 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 307/1990 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - FINALITA' E CONDIZIONI.

L'imposizione 'ex lege' di un trattamento sanitario non e' incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi e' assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, e purche' esso non incida negativamente - salvo che in misura temporanea e tollerabile - sullo stato di salute del soggetto.

Parametri costituzionali

SENT. 307/90 B. SALUTE (TUTELA DELLA) - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA - DANNI RIPORTATI, A CAUSA DI ESSA, DAL VACCINATO O DA CHI LO ASSISTE - EQUA INDENNITA' A CARICO DELLO STATO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ' IN PARTE QUA'.

Il corretto bilanciamento fra la dimensione individuale e collettiva della salute - in relazione alle ragioni di (reciproca) solidarieta' fra individuo e collettivita' - implica il riconoscimento di un equo ristoro in favore di chi - obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario che importi un rischio specifico, o prestando la relativa assistenza - subisca, per l'avverarsi del rischio, un danno ulteriore rispetto alle conseguenze normalmente proprie (e tollerabili) di ogni intervento sanitario. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 32 Cost. - la legge 4 febbraio 1966 n. 51, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennita' per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

Norme citate

  • legge-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 307/90 C. SALUTE (TUTELA DELLA) - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - DANNI DERIVANTI DALL'INOSSERVANZA DELLE DOVEROSE CAUTELE E MODALITA' DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO 'EX' ART. 2043 COD. CIV..

Tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate dalle dovute cautele e modalita' - tra cui la comunicazione, all'interessato o a chi lo assiste, di adeguate informazioni circa i rischi verificabili e le precauzioni da adottare - il danno alla salute che ne deriva e' oggetto della tutela risarcitoria 'ex' art. 2043 cod. civ., la quale prescinde dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando, come nel caso, la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale. - S. nn. 88/1979, 184/1986.

Parametri costituzionali