Pronuncia 63/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale delle seguenti norme: 1) legge 27 dicembre 1977 n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia" limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole "ai sensi del successivo art. 12"; art. 3, secondo comma, "È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge"; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma, "È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sottospecificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquetula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Capella gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenios arquata); pittima minore (Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola (Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius); combattente (Philomahus pugnax); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs); pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla montifringilla); frosone (Coccothraustes coccothraustes); strillozzo (Emberiza calandra); colino della virginia; verdone (Chloris chloris); fanello (Carduelis cannabina); spioncello (Anthus spinoletta); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus Pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.", e terzo comma: "Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4"; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma "Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.", e quarto comma: "Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia per la selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma limitatamente alle parole "e dalle attività venatorie", nonché alle parole "al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.", e secondo comma limitatamente alle parole "e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative."; articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma "Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.", quarto comma: "Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.", quinto comma: "Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.", sesto comma: "Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.", e settimo comma: "È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria."; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37, iscritta al n. 37 del Registro referendum; 2) art. 842 del codice civile, approvato con r.d. del 16 marzo 1942 n. 262, primo comma "Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno." e secondo comma "Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.", iscritta al n. 38 del Registro referendum; Viste le ordinanze del 19 dicembre 1989 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le predette richieste; Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Saja; Uditi l'avv. Paolo Barile per il Comitato promotore, l'avv. Alberto Predieri per Rocchi Carla e gli avv. Pietro Rescigno, Claudio Chiola, Angelo Clarizia e Innocenzo Gorlani per le associazioni venatorie;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione: degli artt. 2 (nella parte indicata in epigrafe), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia; dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile; richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre 1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Saja

Data deposito: Fri Feb 02 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 63/90 A. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DI RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTE AVENTI AD OGGETTO DISPOSIZIONI DIVERSE - VALUTAZIONE AUTONOMA DEI RISPETTIVI QUESITI.

I requisiti di struttura di quesiti referendari aventi un oggetto differente (anche se vertente sulla medesima materia) vanno considerati autonomamente, con riferimento a ciascuna richiesta, anche se presentati contemporaneamente dai medesimi soggetti. (diritto punto 4) - V. S. n. 26/1981

Parametri costituzionali

SENT. 63/90 B. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DI RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - LIMITI - RIESAME DEL PROCEDIMENTO INNANZI ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM' PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.

Il procedimento innanzi all'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha una sua autonomia e si conclude definitivamente con l'ordinanza che decide sulla legittimita' delle richieste referendarie, sicche' la Corte costituzionale non puo' procedere al riesame di esso. (diritto punto 3) - S. nn. 251/1975, 22/1981, 35/1985.

Parametri costituzionali

SENT. 63/90 C. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DI RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - LIMITI - VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE ABROGAZIONE REFERENDARIA - ESCLUSIONE.

Al giudizio sull'ammissibilita' del 'referendum' abrogativo e' estranea la valutazione circa la legittimita' costituzionale dell'eventuale esito positivo della consultazione, potendo la conseguente situazione normativa esser presa in considerazione soltanto successivamente, in un ordinario giudizio di costituzionalita'. - S. n. 26/1987.

SENT. 63/90 D. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - LEGGE A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.

La materia della "caccia" - attribuita alla potesta' legislativa concorrente regionale dall'art. 117 Cost. - non comprende soltanto l'attivita' venatoria, bensi' anche l'attivita' diretta alla protezione faunistica e, conseguentemente, alla tutela dell'equilibrio dell'ambiente. Pertanto, la richiesta di 'referendum' abrogativo sulle norme che disciplinano l'attivita' venatoria non incontra il limite delle "leggi a contenuto costituzionalmente vincolato" (il cui nucleo normativo non puo' essere alterato o privato di efficacia senza violare disposizioni di livello costituzionale), in quanto non e' diretta a sopprimere la materia attribuita alle regioni e, dunque, a modificare l'art. 117 Cost. (Ammissibilita' - in relazione al suddetto limite - della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968). - sulle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, S. n. 16/1978; sulla natura di grande riforma economico-sociale della legge n. 968 del 1977, S. n. 1002/1988.

Norme citate

  • legge-Art. 25
  • legge-Art. 30
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 6
  • legge-Art. 15
  • legge-Art. 16
  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 20
  • legge-Art. 18, comma 2
  • legge-Art. 27
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 21
  • legge-Art. 11, comma 3
  • legge-Art. 17
  • legge-Art. 29, comma 4
  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 10
  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 23
  • legge-Art. 28
  • legge-Art. 11, comma 2
  • legge-Art. 22
  • legge-Art. 9
  • legge-Art. 7
  • legge-Art. 3, comma 2
  • legge-Art. 29, comma 6
  • legge-Art. 29, comma 7
  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 29, comma 3
  • legge-Art. 14
  • legge-Art. 18, comma 4
  • legge-Art. 26
  • legge-Art. 12
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 24
  • legge-Art. 29, comma 5
  • legge-Art. 13
  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 29, comma 2

SENT. 63/90 E. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DI RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTE AVENTI AD OGGETTO LEGGI-CORNICE STATALI - AMMISSIBILITA'.

L'esercizio della potesta' legislativa concorrente regionale non e' subordinata alla esistenza di apposite leggi-cornice, giacche' in mancanza di esse o nel caso di mera abrogazione delle medesime, trovano applicazione i principi che si ricavano da tutto il complesso normativo vigente (art. 12 delle preleggi). Pertanto, l'eventuale abrogazione referendaria di una legge-cornice non coinvolge l'art. 117 Cost., e sotto tale aspetto e' ammissibile la relativa richiesta, non opponendosi ad essa il limite - individuato dalla dottrina, e, peraltro, difficilmente configurabile - delle leggi cd. necessarie. - riguardo alle leggi cd. necessarie, S. n. 29/1987.

SENT. 63/90 F. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - RIFERIBILITA' AD OBBLIGHI POSTI DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.

Perche' operi il limite dei trattati internazionali, non e' sufficiente che la richiesta di 'referendum' abrogativo si riferisca a materia che abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali, ma e' necessario che essa si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da dette Convenzioni, la cui violazione faccia sorgere una responsabilita' dello Stato. E poiche' da nessuno degli atti internazionali di possibile riferimento e' dato desumere alcun obbligo internazionale o comunitario avente per oggetto la liberta' di caccia, e' ammissibile - in relazione al suddetto limite - il 'referendum' diretto ad una piu' rigorosa e responsabile disciplina di tale attivita' sportiva. (Ammissibilita' della richiesta referendaria per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968). (diritto punto 8). - S. n. 25/1987.

Norme citate

  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 9
  • legge-Art. 29, comma 4
  • legge-Art. 6
  • legge-Art. 28
  • legge-Art. 18, comma 4
  • legge-Art. 25
  • legge-Art. 26
  • legge-Art. 17
  • legge-Art. 29, comma 7
  • legge-Art. 29, comma 6
  • legge-Art. 7
  • legge-Art. 13
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 18, comma 2
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 23
  • legge-Art. 27
  • legge-Art. 24
  • legge-Art. 15
  • legge-Art. 11, comma 2
  • legge-Art. 14
  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 29, comma 2
  • legge-Art. 29, comma 3
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 22
  • legge-Art. 30
  • legge-Art. 3, comma 2
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 16
  • legge-Art. 21
  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 12
  • legge-Art. 29, comma 5
  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 11, comma 3
  • legge-Art. 20
  • legge-Art. 10

Parametri costituzionali

SENT. 63/90 G. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - NORME RELATIVE ALLE TASSE STATALI E REGIONALI PER LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE E L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.

Ai fini dell'esclusione della consultazione referendaria 'ex' art. 75 Cost., il limite relativo alle leggi tributarie concerne non solo le imposte ma anche le tasse; esso non e' peraltro applicabile alla richiesta di 'referendum' abrogativo della disciplina della caccia, in quanto - se e' vero che la richiesta comprende le disposizioni che prevedono le tasse statali e regionali per ottenere la licenza di porto d'armi ad uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio - il relativo onere tributario verrebbe meno in ogni caso, essendo collegato agli atti amministrativi previsti dalle altre disposizioni comprese nel quesito referendario. (Ammissibilita' - in relazione al suddetto limite - della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 (diritto punto 9).

Norme citate

  • legge-Art. 13
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 29, comma 3
  • legge-Art. 23
  • legge-Art. 20
  • legge-Art. 6
  • legge-Art. 12
  • legge-Art. 29, comma 6
  • legge-Art. 17
  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 29, comma 4
  • legge-Art. 29, comma 7
  • legge-Art. 24
  • legge-Art. 29, comma 5
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 18, comma 2
  • legge-Art. 11, comma 2
  • legge-Art. 9
  • legge-Art. 11, comma 3
  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 10
  • legge-Art. 18, comma 4
  • legge-Art. 15
  • legge-Art. 30
  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 3, comma 2
  • legge-Art. 28
  • legge-Art. 22
  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 7
  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 14
  • legge-Art. 27
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 26
  • legge-Art. 21
  • legge-Art. 29, comma 2
  • legge-Art. 16
  • legge-Art. 25

SENT. 63/90 H. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - FORMULAZIONE CHIARA, OMOGENEA ED UNIVOCA DEL QUESITO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

A differenza delle richieste del 1981 e del 1987, vertenti sulla stessa materia ma diversamente formulate, l'attuale quesito referendario diretto ad abrogare il vigente regime della caccia sportiva come previsto e regolato dalla legge n. 968 del 1977 si presenta chiaro, univoco ed omogeneo, tale quindi da consentire all'elettore di esprimere il suo voto con piena consapevolezza. (Ammissibilita' del 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968). (diritto punto 10). - per l'inammissibilita' delle precedenti richieste, v. S. nn. 27/1981 e 28/1987.

Norme citate

  • legge-Art. 14
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 29, comma 6
  • legge-Art. 6
  • legge-Art. 17
  • legge-Art. 29, comma 2
  • legge-Art. 29, comma 3
  • legge-Art. 30
  • legge-Art. 29, comma 7
  • legge-Art. 3, comma 2
  • legge-Art. 12
  • legge-Art. 10
  • legge-Art. 27
  • legge-Art. 13
  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 7
  • legge-Art. 22
  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 16
  • legge-Art. 28
  • legge-Art. 9
  • legge-Art. 26
  • legge-Art. 29, comma 4
  • legge-Art. 18, comma 2
  • legge-Art. 24
  • legge-Art. 15
  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 29, comma 5
  • legge-Art. 25
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 18, comma 4
  • legge-Art. 11, comma 3
  • legge-Art. 21
  • legge-Art. 11, comma 2
  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 20
  • legge-Art. 23

SENT. 63/90 I. CACCIA - ESERCIZIO IN FONDI ALTRUI - LIBERTA' DI ACCESSO DEL CACCIATORE SALVO I CASI DI FONDO CHIUSO O COLTURE IN ATTO SUSCETTIBILI DI DANNO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.

La richiesta di 'referendum' abrogativo concernente l'art. 842, commi primo e secondo, cod. civ., si traduce in un quesito chiaro, manifestando inequivocabilmente l'intento di generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, anche se non ricorrano le due condizioni attualmente previste dalla disposizione in discussione (recinzione del fondo o esistenza di colture suscettibili di danno). Ne' l'eventuale esito positivo della relativa consultazione sopprimerebbe la materia della "caccia" da quelle che l'art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni, essendo l'attivita' venatoria pur sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove e' consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario. (Ammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 842, commi primo e secondo, cod. civ.). - diversamente, S. n. 28/1987.