Pronuncia 63/1990
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale delle seguenti norme: 1) legge 27 dicembre 1977 n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia" limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole "ai sensi del successivo art. 12"; art. 3, secondo comma, "È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge"; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma, "È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sottospecificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquetula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Capella gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenios arquata); pittima minore (Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola (Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius); combattente (Philomahus pugnax); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs); pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla montifringilla); frosone (Coccothraustes coccothraustes); strillozzo (Emberiza calandra); colino della virginia; verdone (Chloris chloris); fanello (Carduelis cannabina); spioncello (Anthus spinoletta); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus Pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.", e terzo comma: "Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4"; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma "Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.", e quarto comma: "Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia per la selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma limitatamente alle parole "e dalle attività venatorie", nonché alle parole "al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.", e secondo comma limitatamente alle parole "e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative."; articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma "Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.", quarto comma: "Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.", quinto comma: "Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.", sesto comma: "Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.", e settimo comma: "È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria."; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37, iscritta al n. 37 del Registro referendum; 2) art. 842 del codice civile, approvato con r.d. del 16 marzo 1942 n. 262, primo comma "Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno." e secondo comma "Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.", iscritta al n. 38 del Registro referendum; Viste le ordinanze del 19 dicembre 1989 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le predette richieste; Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Saja; Uditi l'avv. Paolo Barile per il Comitato promotore, l'avv. Alberto Predieri per Rocchi Carla e gli avv. Pietro Rescigno, Claudio Chiola, Angelo Clarizia e Innocenzo Gorlani per le associazioni venatorie;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione: degli artt. 2 (nella parte indicata in epigrafe), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia; dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile; richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre 1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Francesco Saja
Data deposito: Fri Feb 02 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA
Massime
SENT. 63/90 A. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DI RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTE AVENTI AD OGGETTO DISPOSIZIONI DIVERSE - VALUTAZIONE AUTONOMA DEI RISPETTIVI QUESITI.
Parametri costituzionali
SENT. 63/90 B. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DI RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - LIMITI - RIESAME DEL PROCEDIMENTO INNANZI ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM' PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.
Parametri costituzionali
SENT. 63/90 C. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DI RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - LIMITI - VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE ABROGAZIONE REFERENDARIA - ESCLUSIONE.
SENT. 63/90 D. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - LEGGE A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
Norme citate
- legge-Art. 25
- legge-Art. 30
- legge-Art. 5
- legge-Art. 6
- legge-Art. 15
- legge-Art. 16
- legge-Art. 33
- legge-Art. 20
- legge-Art. 18, comma 2
- legge-Art. 27
- legge-Art. 36
- legge-Art. 21
- legge-Art. 11, comma 3
- legge-Art. 17
- legge-Art. 29, comma 4
- legge-Art. 4
- legge-Art. 2
- legge-Art. 10
- legge-Art. 8
- legge-Art. 23
- legge-Art. 28
- legge-Art. 11, comma 2
- legge-Art. 22
- legge-Art. 9
- legge-Art. 7
- legge-Art. 3, comma 2
- legge-Art. 29, comma 6
- legge-Art. 29, comma 7
- legge-Art. 31
- legge-Art. 37
- legge-Art. 29, comma 3
- legge-Art. 14
- legge-Art. 18, comma 4
- legge-Art. 26
- legge-Art. 12
- legge-Art. 34
- legge-Art. 24
- legge-Art. 29, comma 5
- legge-Art. 13
- legge-Art. 32
- legge-Art. 29, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 63/90 E. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DI RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTE AVENTI AD OGGETTO LEGGI-CORNICE STATALI - AMMISSIBILITA'.
Parametri costituzionali
SENT. 63/90 F. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - RIFERIBILITA' AD OBBLIGHI POSTI DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
Norme citate
- legge-Art. 33
- legge-Art. 9
- legge-Art. 29, comma 4
- legge-Art. 6
- legge-Art. 28
- legge-Art. 18, comma 4
- legge-Art. 25
- legge-Art. 26
- legge-Art. 17
- legge-Art. 29, comma 7
- legge-Art. 29, comma 6
- legge-Art. 7
- legge-Art. 13
- legge-Art. 37
- legge-Art. 18, comma 2
- legge-Art. 36
- legge-Art. 23
- legge-Art. 27
- legge-Art. 24
- legge-Art. 15
- legge-Art. 11, comma 2
- legge-Art. 14
- legge-Art. 32
- legge-Art. 2
- legge-Art. 8
- legge-Art. 29, comma 2
- legge-Art. 29, comma 3
- legge-Art. 34
- legge-Art. 22
- legge-Art. 30
- legge-Art. 3, comma 2
- legge-Art. 5
- legge-Art. 16
- legge-Art. 21
- legge-Art. 4
- legge-Art. 12
- legge-Art. 29, comma 5
- legge-Art. 31
- legge-Art. 11, comma 3
- legge-Art. 20
- legge-Art. 10
Parametri costituzionali
SENT. 63/90 G. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - NORME RELATIVE ALLE TASSE STATALI E REGIONALI PER LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE E L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
Norme citate
- legge-Art. 13
- legge-Art. 34
- legge-Art. 29, comma 3
- legge-Art. 23
- legge-Art. 20
- legge-Art. 6
- legge-Art. 12
- legge-Art. 29, comma 6
- legge-Art. 17
- legge-Art. 31
- legge-Art. 5
- legge-Art. 29, comma 4
- legge-Art. 29, comma 7
- legge-Art. 24
- legge-Art. 29, comma 5
- legge-Art. 36
- legge-Art. 32
- legge-Art. 18, comma 2
- legge-Art. 11, comma 2
- legge-Art. 9
- legge-Art. 11, comma 3
- legge-Art. 2
- legge-Art. 10
- legge-Art. 18, comma 4
- legge-Art. 15
- legge-Art. 30
- legge-Art. 8
- legge-Art. 3, comma 2
- legge-Art. 28
- legge-Art. 22
- legge-Art. 33
- legge-Art. 7
- legge-Art. 4
- legge-Art. 14
- legge-Art. 27
- legge-Art. 37
- legge-Art. 26
- legge-Art. 21
- legge-Art. 29, comma 2
- legge-Art. 16
- legge-Art. 25
SENT. 63/90 H. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - FORMULAZIONE CHIARA, OMOGENEA ED UNIVOCA DEL QUESITO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Norme citate
- legge-Art. 14
- legge-Art. 34
- legge-Art. 29, comma 6
- legge-Art. 6
- legge-Art. 17
- legge-Art. 29, comma 2
- legge-Art. 29, comma 3
- legge-Art. 30
- legge-Art. 29, comma 7
- legge-Art. 3, comma 2
- legge-Art. 12
- legge-Art. 10
- legge-Art. 27
- legge-Art. 13
- legge-Art. 2
- legge-Art. 8
- legge-Art. 7
- legge-Art. 22
- legge-Art. 4
- legge-Art. 16
- legge-Art. 28
- legge-Art. 9
- legge-Art. 26
- legge-Art. 29, comma 4
- legge-Art. 18, comma 2
- legge-Art. 24
- legge-Art. 15
- legge-Art. 31
- legge-Art. 36
- legge-Art. 29, comma 5
- legge-Art. 25
- legge-Art. 37
- legge-Art. 18, comma 4
- legge-Art. 11, comma 3
- legge-Art. 21
- legge-Art. 11, comma 2
- legge-Art. 33
- legge-Art. 32
- legge-Art. 5
- legge-Art. 20
- legge-Art. 23