Pronuncia 211/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Kaserer karl, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente e redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Aldo Corasaniti

Data deposito: Mon May 13 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 211/91. A. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - CONOSCENZA LEGALE DELL'ATTO, FONDATA SU PRESUNZIONI - SUFFICIENZA.

Devono ritenersi rispettate le garanzie di difesa anche nel caso di forme di notificazioni che non assicurano la conoscenza "reale", in quanto non raggiungono direttamente la persona dell'imputato, ma soltanto una conoscenza "legale", cioe' fondata su presunzioni, purche' queste siano rispondenti a criteri tali da realizzare una elevata probabilita' di conoscenza effettiva dal momento che lo scopo della notificazione e' quello di portare il contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilita' dell'interessato. - V., in materia, le sent. nn. 77/1972, 170/1976 e 181/1980.

SENT. 211/91 B. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA AD ADEMPIMENTI LEGALI COMPIUTI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AI DESTINATARI DELLE NOTIFICAZIONI COMPIUTE PERSONALMENTE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - NON PREVISTA INCOMPATIBILITA', NEL PROCESSO PENALE, DELLE PRESUNZIONI LEGALI DI CONOSCENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La disciplina relativa alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta non e' lesiva del diritto di difesa del cittadino ne' del principio di eguaglianza rispetto ai destinatari di notificazioni compiute personalmente dall'ufficiale giudiziario in quanto, anche nella materia penale, non vi e' assoluta incompatibilita' delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa (v. massima A). In un sistema poi in cui la posizione dell'accusa e della difesa sono tendenzialmente equiparate non si puo' prescindere da un'esigenza di cooperazione da parte del destinatario stesso, quando sia stato avvertito, a seguito di precedenti contatti o notificazioni (soprattutto se eseguite personalmente) o informazioni, della esistenza di indagini preliminari che lo riguardano. Inoltre, trascorso un certo termine dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento al mittente con l'indicazione "non ritirato", per cui il giudice, sia che si tratti del decreto di fissazione dell'udienza preliminare sia di quello di citazione a giudizio, in caso di mancata presentazione dell'imputato all'udienza, dispone (cioe': deve disporre), anche d'ufficio, (art. 420, quarto comma, e 485, cod.proc.pen.) la rinnovazione della citazione, quando e' provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza (senza sua colpa). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari).

Norme citate