Pronuncia 211/1991
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Kaserer karl, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente e redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Aldo Corasaniti
Data deposito: Mon May 13 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI
Massime
SENT. 211/91. A. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - CONOSCENZA LEGALE DELL'ATTO, FONDATA SU PRESUNZIONI - SUFFICIENZA.
SENT. 211/91 B. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA AD ADEMPIMENTI LEGALI COMPIUTI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AI DESTINATARI DELLE NOTIFICAZIONI COMPIUTE PERSONALMENTE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - NON PREVISTA INCOMPATIBILITA', NEL PROCESSO PENALE, DELLE PRESUNZIONI LEGALI DI CONOSCENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 8
- codice di procedura penale-Art. 170