Pronuncia 52/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in correlazione agli artt. 2269, 2290 e 2293 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1990 dalla Corte d'appello di Salerno nel procedimento civile vertente tra Gambardella Gabriele e Cappuccio Franco, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in correlazione agli artt. 2269, 2290 e 2293 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Wed Feb 06 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 52/91. FALLIMENTO - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO RECEDUTO - RIMEDI PERCHE' POSSA EVITARLA - MANCATA PREVISIONE, NON ESSENDO CONSENTITO AL SOCIO RECEDUTO DI FORMULARE AUTONOMA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO E NEPPURE DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'ESAME DI PROPOSTE PRESENTATE DA ALTRI - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Puo' essendo legittima la estensione del fallimento della societa' ai soci receduti, in quanto egualmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte durante la vigenza del loro stato di soci, e percio' incidenti sullo stato di insolvenza della societa', non v' ha dubbio che le attuali norme che regolano il fallimento creano una disparita' di trattamento fra i soci attuali della societa' e i soci receduti, laddove non prevedono alcun rimedio, a favore di questi ultimi, per evitare tale estensione, dato che al socio receduto non e' consentito di formulare, ne' prima, ne' a quanto sembra, dopo la dichiarazione del fallimento, una propria proposta di concordato preventivo, e neppure di partecipare all'assemblea dei soci per l'esame di proposte di concordato preventivo presentate da altri. Tuttavia, nella gamma delle sussistenti possibilita', la scelta del rimedio piu' efficace spetta necessariamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, in correlazione agli artt. 2269, 2290, 2293 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Norme citate