Pronuncia 71/1991
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 "e seguenti", 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), in connessione con gli artt. 806 e 819 del codice di procedura civile, 19 del codice di procedura penale, 28 e 30 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.p.A. Editrice La Stampa ed altra e Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed altri, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Editrice La Stampa, della F.I.E.G., del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Uditi gli avvocati Alessandro Pace per la F.I.E.G., Franco Pastore, Alessandro Pace per S.p.A. Editrice La Stampa e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 e seguenti, 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata - in connessione con gli artt. 806 e 819 del codice di procedura civile, 19 del codice di procedura penale, 28 e 30 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) - dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Francesco Paolo Casavola
Data deposito: Fri Feb 08 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CONSO
Massime
SENT. 71/91 A. LAVORO (RAPPORTO DI ) - DIPENDENTI DI AZIENDA GIORNALISTICA (NELLA SPECIE: TELE-CINE-FOTO-OPERATORI) - PRETESA DEL DATORE DI LAVORO DI NON VEDERNE MUTATA LA POSIZIONE IN SEGUITO A ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO, SECONDO L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE, NON CONTESTABILE DALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - IMPOSSIBILITA' PER IL TITOLARE DELL'AZIENDA DI ADIRE SIA IL GIUDICE AMMINISTRATIVO CHE IL GIUDICE ORDINARIO - CIRCOSCRIZIONE DEL SOLLEVATO INCIDENTE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ALLA NORMA CHE NON CONSENTE ALL'EDITORE DI GIORNALI DI AGIRE INNANZI AL GIUDICE SPECIALIZZATO PREVISTO DALLA LEGGE SULLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA.
Norme citate
- legge-Art. 63
Parametri costituzionali
SENT. 71/91 B. PROFESSIONI - ORDINE DEI GIORNALISTI - GIUDICE SPECIALIZZATO ISTITUITO DALLA LEGGE PROFESSIONALE - SOGGETTI LEGITTIMATI AD ADIRLO - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSI, DEL TITOLARE DI IMPRESA GIORNALISTICA - FINALITA' E COMPETENZE PARTICOLARI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI E DEL GIUDICE SPECIALIZZATO - LAMENTATA NON AZIONABILITA' IN GIUDIZIO DELLA PRETESA DELL'EDITORE DI GIORNALI DI NON VEDERE MUTATO IL RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI (NELLA SPECIE: TELE-CINE-FOTO-OPERATORI) PER EFFETTO DELLA LORO ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - ININFLUENZA IN MANCANZA DI UNA PREORDINAZIONE DI TALE EFFETTO MODIFICATIVO NELLA LEGGE PROFESSIONALE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Norme citate
- codice civile-Art. 806
- legge-Art. 62
- regio decreto-Art. 28
- legge-Art. 63
- legge-Art. 7, comma 3
- legge-Art. 60
- legge-Art. 64
- legge-Art. 1
- codice civile-Art. 819
- codice di procedura penale-Art. 19
- regio decreto-Art. 30
- legge-Art. 26 E SS.
Parametri costituzionali
SENT. 71/91 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI AZIENDA GIORNALISTICA (NELLA SPECIE: TELE - CINE - FOTO - OPERATORI) - MUTAMENTO DELLA LORO POSIZIONE GIURIDICA IN SEGUITO A ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - FONTE DI TALE MUTAMENTO NEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - CONSEGUENZE.
Norme citate
- contratto o accordo collettivo di lavoro-Art. 1, comma 3