Pronuncia 71/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 "e seguenti", 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), in connessione con gli artt. 806 e 819 del codice di procedura civile, 19 del codice di procedura penale, 28 e 30 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.p.A. Editrice La Stampa ed altra e Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed altri, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Editrice La Stampa, della F.I.E.G., del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Uditi gli avvocati Alessandro Pace per la F.I.E.G., Franco Pastore, Alessandro Pace per S.p.A. Editrice La Stampa e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 e seguenti, 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata - in connessione con gli artt. 806 e 819 del codice di procedura civile, 19 del codice di procedura penale, 28 e 30 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) - dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito: Fri Feb 08 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 71/91 A. LAVORO (RAPPORTO DI ) - DIPENDENTI DI AZIENDA GIORNALISTICA (NELLA SPECIE: TELE-CINE-FOTO-OPERATORI) - PRETESA DEL DATORE DI LAVORO DI NON VEDERNE MUTATA LA POSIZIONE IN SEGUITO A ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO, SECONDO L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE, NON CONTESTABILE DALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - IMPOSSIBILITA' PER IL TITOLARE DELL'AZIENDA DI ADIRE SIA IL GIUDICE AMMINISTRATIVO CHE IL GIUDICE ORDINARIO - CIRCOSCRIZIONE DEL SOLLEVATO INCIDENTE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ALLA NORMA CHE NON CONSENTE ALL'EDITORE DI GIORNALI DI AGIRE INNANZI AL GIUDICE SPECIALIZZATO PREVISTO DALLA LEGGE SULLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA.

Non e' contestabile dalla giurisdizione di costituzionalita' - in quanto spettante alla giurisdizione di nomofilachia - l'individuazione, da parte della Corte di cassazione, di una posizione giuridica di diritto soggettivo nella pretesa dell'editore di giornali di non vedere mutata la posizione di lavoro del personale impiegato nell'azienda giornalistica per effetto della iscrizione nell'albo dei giornalisti di prestatori d'opera (nella specie: tele-cine-foto-operatori). Di conseguenza, non potendo il giudice amministrativo - come premesso dal giudice a quo - conoscere di diritti soggettivi, ne' potendo il giudice ordinario disapplicare l'atto amministrativo costitutivo di status, il "thema decidendum" della questione di legittimita' costituzionale, proposta in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., per la lamentata assenza di tutela giurisdizionale per l'editore di giornali di fronte a provvedimenti di tal genere - pur essendo stata la censura relativa formulata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e 7, terzo comma, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali - si circoscrive alla ipotesi di violazione del diritto di difesa per essere l'editore di giornali escluso dalla legittimazione ad adire il giudice specializzato di cui all'art. 63 della legge n. 69 del 1963.

Norme citate

  • legge-Art. 63

SENT. 71/91 B. PROFESSIONI - ORDINE DEI GIORNALISTI - GIUDICE SPECIALIZZATO ISTITUITO DALLA LEGGE PROFESSIONALE - SOGGETTI LEGITTIMATI AD ADIRLO - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSI, DEL TITOLARE DI IMPRESA GIORNALISTICA - FINALITA' E COMPETENZE PARTICOLARI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI E DEL GIUDICE SPECIALIZZATO - LAMENTATA NON AZIONABILITA' IN GIUDIZIO DELLA PRETESA DELL'EDITORE DI GIORNALI DI NON VEDERE MUTATO IL RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI (NELLA SPECIE: TELE-CINE-FOTO-OPERATORI) PER EFFETTO DELLA LORO ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - ININFLUENZA IN MANCANZA DI UNA PREORDINAZIONE DI TALE EFFETTO MODIFICATIVO NELLA LEGGE PROFESSIONALE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Rispetto all'ambito delle funzioni dell'Ordine dei giornalisti - istituito per fini che superano " di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria" nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica - e a quello delle competenze del giudice specializzato per le controversie tra l'Ordine e i singoli associati, afferenti ad una sfera di prevalente interesse pubblico e di rispetto della deontologia della professione, il titolare dell'impresa giornalistica e' un terzo estraneo privo di ragioni da tutelare in questa istanza. Non puo' quindi ravvisarsi lesione del diritto di azione e di difesa per il fatto che la legittimazione ad adire il suddetto giudice specializzato - legittimazione riservata ai soli giornalisti e pubblicisti, oltre che al pubblico ministero - non sia stata riconosciuta, dall'art. 63 della legge n. 69 del 1963, anche all'editore di giornali. Ne' puo' obiettarsi che in tal modo la pretesa del titolare dell'impresa giornalistica a non vedere mutati i rapporti di lavoro con i propri dipendenti per la sopravvenuta iscrizione di alcuni di essi (nella specie: tele-cine-foto-operatori) nell'albo dei giornalisti, non troverebbe (ved. massima A) un giudice a cui rivolgersi, con conseguente violazione dell'art. 113, terzo comma, Cost., giacche' anche tale argomento - sicuramente pertinente se nella legge sull'ordine dei giornalisti ricorresse una esplicita preordinazione dell'effeto modificativo esplicato dall'atto di iscrizione nell'albo - in mancanza di tale preordinazione perde ogni validita'. (Non fondatezza, in riferimento agli art. 24, primo comma, e 113, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 "e seguenti", 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). - Riguardo ai compiti dell'Ordine dei giornalisti: S. n. 11/1968.

Norme citate

SENT. 71/91 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI AZIENDA GIORNALISTICA (NELLA SPECIE: TELE - CINE - FOTO - OPERATORI) - MUTAMENTO DELLA LORO POSIZIONE GIURIDICA IN SEGUITO A ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - FONTE DI TALE MUTAMENTO NEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - CONSEGUENZE.

Allo stato dell'ordinamento, e tuttavia al di fuori della verifica di costituzionalita', la modificazione della posizione di lavoro a seguito della iscrizione del lavoratore subordinato, occupato presso l'impresa giornalistica, nel registro dell'Ordine dei giornalisti, trova la sua fonte nella interpretazione del terzo comma dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, secondo il quale "sono giornalisti professionisti e pubblicisti coloro che tali risultano qualificati ai sensi degli ordinamenti della professione giornalistica". La portata di tale clausola ha quindi origine e si esaurisce nell'ambito della fenomenologia negoziale e delle competenze giurisdizionali del giudice del lavoro.

Norme citate

  • contratto o accordo collettivo di lavoro-Art. 1, comma 3