Pronuncia 18/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151, (Riforma del diritto di famiglia) e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla predetta legge di riforma, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel reclamo proposto da Ada Guerrisi, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito: Fri Jan 24 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BORZELLINO

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Massime

SENT. 18/92. FAMIGLIA - PATRIMONIO FAMILIARE - ASSENZA DI FIGLI MINORI - INDISPONIBILITA' DEI BENI FINO ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LAMENTATA ULTRATTIVITA' DELLA NORMA NONOSTANTE LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CORRISPONDENTE ISTITUTO DEL FONDO PATRIMONIALE PREVISTO DAL NUOVO REGIME FAMILIARE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNZIA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Una pronuncia additiva che applichi la disciplina prevista dall'art. 169 del codice civile novellato, per l'alienazione dei beni del fondo patrimoniale, in luogo del regime stabilito per il patrimonio familiare dall'art. 170 del previgente codice civile (immutabilita' delle convenzioni matrimoniali sino allo scioglimento del matrimonio anche in assenza di figli minori), equivarrebbe ad una abrogazione dell'istituto del 1942, di cui il legislatore del 1975, invece, ha statuito la conservazione a titolo transitorio, nei casi in cui i privati hanno ritenuto di adottarlo prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Tale intervento, pero', appartiene alla tecnica della produzione legislativa e non alla competenza del giudice delle leggi, in considerazione, anche, della molteplicita' delle soluzioni riservate alla insidacabile discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione). - V., in relazione all'impossibilita' di intervento della Corte quando siano configurabili piu' soluzioni in ordine alla questione sollevata, soluzioni rimesse alla discrezionalita' legislativa, la sent. n. 194/1984.