Pronuncia 260/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 380, comma secondo, lettera g), del codice di procedura penale, in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza, emessa il 7 settembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Di Tonno Francesca Daniela ed altri, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, comma secondo, lettera g) del codice di procedura penale in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in riferimento all'art. 3 della Costituzione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 7 settembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 260/92. PROCESSO PENALE - ARRESTO IN FLAGRANZA - RITENUTA OBBLIGATORIETA' PER IL PORTO DI ARMI GIOCATTOLO PRIVE DI TAPPO ROSSO (IN QUANTO EQUIPARATO AL PORTO ILLEGALE DI ARMI DA SPARO) - DENUNCIATO EGUAL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE - QUESTIONE PROSPETTATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - NON FONDATEZZA.

Secondo il diritto vivente formatosi per effetto della soluzione adottata dalle Sezioni unite della Cassazione (sent. 23 marzo 1992, n. 3394) il porto d'arma giocattolo priva di tappo rosso in luogo pubblico o aperto al pubblico non costituisce reato. Cade quindi la censura di incostituzionalita' formulata nei confronti dell'art. 380, secondo comma, lett. g), cod. proc. pen. in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sul presupposto - che l'interpretazione fornita dal giudice cui e' demandata la funzione nomofilattica elimina - che per il porto di una pluralita' di armi giocatolo prive di tappo rosso incorporato nella canna, in quanto equiparato al porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di piu' armi da sparo, fosse obbligatorio l'arresto in flagranza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. g, cod. proc. pen., in relazione all'art. 5, ult. comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo alla valutazione della pericolosita' delle armi giocattolo: S. nn. 171/1986 e 285/1991.

Parametri costituzionali