Pronuncia 79/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2050 del codice civile, promosso ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Anedda Paolo, Corriga Patrizio ed altro, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione di Anedda Paolo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio di ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1991 il Giudice relatore Renato Granata; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2050 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Wed Mar 04 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 79/92 A. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE - PLURALITA' DI CONDOTTE SIMULTANEE E UNIFORMI - NON IDENTIFICABILITA' DELL'AUTORE DELL'UNICA CONDOTTA DANNOSA - PRESUNZIONE RELATIVA DI ESISTENZA DEL NESSO DI CASUALITA' FRA CIASCUNA CONDOTTA E L'EVENTO - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE VITTIME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, CUI L'APPOSITO FONDO DI GARANZIA ASSICURA IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA IGNOTI - INCOERENZA FRA LA CENSURA ED IL "TERTIUM COMPARATIONIS" INVOCATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La possibilita' per le vittime della circolazione stradale e non anche per le vittime di altre attivita' pericolose, come la caccia, di ottenere il risarcimento del danno quando, essendo una sola lesiva fra piu' condotte simultanee e uniformi, non sia identificabile l'unico autore dell'evento dannoso, non deriva da una differenziazione del rispettivo onere probatorio - la cui inversione resta, in entrambi i casi, limitata alla colpa e non si estende al nesso di casualita' fra condotta ed evento - ma dalla previsione, nell'un caso e non nell'altro, dall'intervento assicurativo del Fondo di garanzia di cui all'art. 19, L. n. 990 del 1969. Tale essendo il "tertium comparationis" invocato dal giudice rimettente, la parificazione fra le due situazioni non puo' realizzarsi mediante il richiesto ampliamento della presunzione relativa di responsabilita' posta dall'impugnato art. 2050 cod. civ. - cio' che comporterebbe ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al regime 'ex' art. 2054 cod.civ. - bensi' attraverso l'estensione (attinente a norma diversa da quella impugnata) del meccanismo di intervento assicurativo del suddetto art. 19, cosi' come ha fatto, proprio per la caccia, la sopravvenuta L. n. 157 del 1992, modificando l'originario art. 8, L. n. 968 del 1977 (non impugnato dal giudice 'a quo'), che simile meccanismo non contemplava. (Inammissibilita' - per incoerenza tra la censura e il "tertium comparationis" - della questione di costituzionalita' dell'art. 2050 cod.civ., in riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione all'art. 19, L. n. 990 cit.).

Parametri costituzionali

SENT. 79/92 B. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE - PLURALITA' DI CONDOTTE SIMULTANEE E UNIFORMI - NON IDENTIFICABILITA' DELL'AUTORE DELL'UNICA CONDOTTA DANNOSA - OPERATIVITA', IN TALE IPOTESI, DI UNA PRESUNZIONE RELATIVA DI RESPONSABILITA' PER TUTTI I "PARTECIPANTI" ALL'ATTIVITA' PERICOLOSA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE DEL DANNEGGIATO - RICHIESTA ALLA CORTE DI INTRODURRE UN NUOVO CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELL'ILLECITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

In tema di responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose, l'impossibilita', per il danneggiato, di provare il nesso eziologico, e quindi di individuare l'autore dell'evento dannoso, quando, fra piu' condotte uniformi ed autonome, una sola sia stata lesiva, non implica compressione del diritto di azione, ma consegue al normale operare in concreto dell'onere probatorio; rientra, peraltro, nella discrezionalita' del legislatore - cui e' rimesso il bilanciamento fra gli interessi del danneggiato e del danneggiante - l'invocata introduzione di un nuovo criterio di imputazione del fatto illecito, fondato non gia' sul nesso di causalita', bensi' sulla mera "partecipazione" ad una attivita' pericolosa, con condotte distinte ed autonome, da parte di piu' persone. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2050 cod.civ., in riferimento all'art. 24 Cost.).

Parametri costituzionali