Pronuncia 79/1992
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2050 del codice civile, promosso ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Anedda Paolo, Corriga Patrizio ed altro, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione di Anedda Paolo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio di ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1991 il Giudice relatore Renato Granata; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2050 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA
Relatore: Renato Granata
Data deposito: Wed Mar 04 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI
Massime
SENT. 79/92 A. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE - PLURALITA' DI CONDOTTE SIMULTANEE E UNIFORMI - NON IDENTIFICABILITA' DELL'AUTORE DELL'UNICA CONDOTTA DANNOSA - PRESUNZIONE RELATIVA DI ESISTENZA DEL NESSO DI CASUALITA' FRA CIASCUNA CONDOTTA E L'EVENTO - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE VITTIME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, CUI L'APPOSITO FONDO DI GARANZIA ASSICURA IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA IGNOTI - INCOERENZA FRA LA CENSURA ED IL "TERTIUM COMPARATIONIS" INVOCATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 19
- Costituzione-Art. 3