Pronuncia 93/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Anello Rocco, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Vallelunga Damiano, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di sentire le parti prima di procedere alla separazione dei processi ed alla definizione di alcuni di essi con il rito abbreviato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost. dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia con due ordinanze del 10 giugno 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BORZELLINO

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 93/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI INNANZI AL PRETORE A CARICO DI COIMPUTATI PER REATI CONCORRENTI - MANCATA PREVISIONE, A DIFFERENZA DA QUANTO PREVISTO PER I GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE, DELLA FACOLTA' DEL G.I.P. DI SENTIRE I COIMPUTATI PRIMA DI PROCEDERE ALLA SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE CON RITO ABBREVIATO SOLO DI ALCUNI DI ESSI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

E' irrilevante, in entrambi i giudizi abbreviati in limine ai quali e' stata sollevata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari nei procedimenti pretorili, di sentire i coimputati, in caso di concorso nel medesimo reato, prima di procedere alla separazione dei relativi procedimenti finalizzata alla definizione con rito alternativo di alcuni soltanto di essi. Nel caso, infatti, presupposto delle censure formulate e' l'interesse del coimputato, che non abbia scelto il rito alternativo, alla trattazione unitaria del processo, ma tale interesse e' insuscettibile di considerazione nei due giudizi, concernenti le posizioni degli altri imputati, che sono le sole devolute alla cognizione del giudice a quo. E cio' a prescindere dalla considerazione che, anche secondo la disciplina generale in materia di separazione dei processi - e salva la specificita' correlata alle modalita' di introduzione dei riti alternativi - non e' l'interesse del coimputato, ma l'assoluta necessita' della riunione per l'accertamento dei fatti che puo' impedire la separazione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560 cod.proc.pen., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.).