Pronuncia 121/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro Chibbaro Rita, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992. Visto l'atto di costituzione di Chibbaro Rita; Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Udito l'avv. Antonio Cochetti per Chibbaro Rita.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale), nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito: Mon Mar 29 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 121/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E DI FINE RAPPORTO - AMBITO DELLA TUTELA COSTITUZIONALE SUL PRESUPPOSTO DELLA NATURA DI "RETRIBUZIONE DIFFERITA" DI TALI PRESTAZIONI - COMPRENSIVITA' DEI SOLI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - AMBITO DELLA TUTELA CIVILISTICA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 121/93 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - LIMITI IN ORDINE AI RAPPORTI AVENTI NATURA DI SUBORDINAZIONE.
SENT. 121/93 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - CONFIGURABILITA' DEL RAPPORTO COME RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INCOMPATIBILITA' DEL CARATTERE SALTUARIO DELLA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.
SENT. 121/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ASSUNTO PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SPECIALIZZATA - "PERSONALE A PRESTAZIONE SALTUARIA" - DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO - APPLICABILITA' ANCHE AL PERSONALE NELL'AMBITO DI TALE CATEGORIA, AVENTE UN RAPPORTO DI LAVORO A CARATTERE SUBORDINATO.
SENT. 121/93 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ASSUNTO PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SPECIALIZZATE - "PERSONALE A PRESTAZIONE SALTUARIA" - DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO - ESCLUSIONE, ANCHE NEI CASI DI INCARICHI AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO, DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, DI QUIESCENZA E ALL'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE AD UNA RETRIBUZIONE ADEGUATA E SUFFICIENTE (IN RELAZIONE ALLA NATURA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA DELLA PENSIONE E DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Norme citate
- legge-Art. 11