Pronuncia 121/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro Chibbaro Rita, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992. Visto l'atto di costituzione di Chibbaro Rita; Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Udito l'avv. Antonio Cochetti per Chibbaro Rita.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale), nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Mon Mar 29 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 121/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E DI FINE RAPPORTO - AMBITO DELLA TUTELA COSTITUZIONALE SUL PRESUPPOSTO DELLA NATURA DI "RETRIBUZIONE DIFFERITA" DI TALI PRESTAZIONI - COMPRENSIVITA' DEI SOLI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - AMBITO DELLA TUTELA CIVILISTICA.

Il diritto al trattamento di fine rapporto e al trattamento previdenziale, in quanto prestazioni aventi natura di retribuzione differita, e' garantito dall'art. 36 Cost. relativamente alla loro adeguatezza e sufficienza, solamente per il lavoratore subordinato, dovendosi precisare che tale diritto, nel caso di un rapporto che abbia assunto in via di mero fatto - ed in contrasto con l'atto che lo ha costituito - le modalita' di svolgimento concreto proprie del rapporto di lavoro subordinato, e' salvaguardato dall'art. 2126 cod. civ..

Parametri costituzionali

SENT. 121/93 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - LIMITI IN ORDINE AI RAPPORTI AVENTI NATURA DI SUBORDINAZIONE.

Spetta al legislatore stabilire la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, pur non essendo allo stesso consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da cio' derivi l'inapplicabilita' delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.

SENT. 121/93 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - CONFIGURABILITA' DEL RAPPORTO COME RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INCOMPATIBILITA' DEL CARATTERE SALTUARIO DELLA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.

Il carattere saltuario della prestazione lavorativa non e' di per se' incompatibile con la configurabilita' del rapporto come rapporto di lavoro subordinato, allorquando tra una prestazione e l'altra permanga il vincolo di disponibilita' per il lavoratore e vi sia comunque l'inserimento di quest'ultimo nell'organizzazione del datore di lavoro. - In questo senso: Cass., 8 gennaio 1987, n. 51; 1 settembre 1986, n. 5653; 1 marzo 1984, n. 1457 e numerose altre.

SENT. 121/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ASSUNTO PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SPECIALIZZATA - "PERSONALE A PRESTAZIONE SALTUARIA" - DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO - APPLICABILITA' ANCHE AL PERSONALE NELL'AMBITO DI TALE CATEGORIA, AVENTE UN RAPPORTO DI LAVORO A CARATTERE SUBORDINATO.

Nella categoria del "personale a prestazione saltuaria", di cui la Presidenza del Consiglio e il Ministero del turismo possono avvalersi - quale personale estraneo all'Amministrazione - per esigenze di attivita' di specializzazione, e' da ricomprendere, ai fini dell'applicabilita' della relativa disciplina (artt. 10, 11 e 12 l. n. 520 del 1961), anche il personale avente un rapporto di lavoro a carattere subordinato: cio' e' avvalorato dalla assoluta genericita' della definizione normativa della fatispecie, dalla mancanza di specificazione al riguardo da parte dei decreti interministeriali 2 luglio 1962 e 12 dicembre 1966 e dalla possibilita', per detto personale, di assunzione mediante contratto a termine rinnovabile (l. n. 1435 del 1965), non rilevando in contrario ne' la sola menzione del carattere saltuario della prestazione (v. massima C) ne' l'esclusione da parte dei citati decreti del 2 luglio 1962 e 12 dicembre 1966, della possibilita' che la prestazione stessa possa dar luogo a rapporto di impiego pubblico o privato, essendo tale potere di qualificazione estraneo all'Amministrazione (v. massima B).

SENT. 121/93 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ASSUNTO PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SPECIALIZZATE - "PERSONALE A PRESTAZIONE SALTUARIA" - DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO - ESCLUSIONE, ANCHE NEI CASI DI INCARICHI AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO, DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, DI QUIESCENZA E ALL'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE AD UNA RETRIBUZIONE ADEGUATA E SUFFICIENTE (IN RELAZIONE ALLA NATURA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA DELLA PENSIONE E DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

L'esclusione del diritto al trattamento di previdenza, di quiescenza e all'indennita' di licenziamento, che l'art. 11, l. 23 giugno 1961, n. 520, sancisce per il "personale a prestazione saltuaria", di cui al precedente art. 10 stessa legge, configura violazione all'art. 36 Cost., nei confronti dei soggetti il cui rapporto con l'Amministrazione, nell'ambito di tale categoria, rivesta i caratteri oggettivi propri del lavoro subordinato (v. massima D). Pertanto, detto art. 11, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato.

Norme citate

  • legge-Art. 11

Parametri costituzionali