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Pronuncia 192/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Lanza Cesare ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intevento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede il potere del giudice di emettere sentenze di non luogo a procedere "diverse da quelle di merito" enunciate dall'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 82 del 1993, ha dichiarato non fondata l'identica questione osservando, fra l'altro, che la "previsione della delega che assegna al giudice il potere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste, non comporta .. né sul piano logico né su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi potere del delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui quel fatto, così come contestato, risulta essere privo dei requisiti propri della fattispecie dedotta nella imputazione"; che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione con riferimento all'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: CASAVOLA

Massime

ORD. 192/93. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - NORMATIVA CODICISTICA - POTERE DEL G.U.P. DI PRONUNCIARLE ANCHE QUANDO SIA EVIDENTE CHE "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - RITENUTA ESCLUSIONE DI TALE IPOTESI DA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE DI DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata, in quanto la formula "il fatto non costituisce reato" e' pur sempre riconducibile, in una interpretazione aderente allo spirito della richiamata direttiva della legge di delega, a quella "il fatto non sussiste", nella direttiva espressamente compresa. - S. n. 82/1993.

Parametri costituzionali