Pronuncia 436/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Zingarofalo Mauro, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui non prevedono fra le ipotesi di sostituzione del pubblico ministero nella fase del dibattimento quella in cui il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la richiesta di archiviazione, in quanto - assume il rimettente - si determina la possibilità di un "esercizio di fatto discrezionale dell'azione penale", non consentendosi, attraverso la sostituzione, di esprimere con efficacia una tesi di accusa diversa da quella del pubblico ministero e "dare concretezza al controllo che il g.i.p. è tenuto a fare sull'esercizio dell'azione penale" da parte dello stesso organo; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata; Considerato che il giudice a quo prospetta, sotto specie di questione di legittimità costituzionale, null'altro che un profilo di mero fatto, quale è quello dell'atteggiamento che potrà tenere il rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero nel corso del dibattimento ove questo consegua ad un pregresso dissenso del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, atteggiamento che il rimettente ritiene essere, sulla base di una assiomatica presupposizione, in contrasto con la necessità di sostenere "con vigore la costruzione accusatoria .. nella fase dibattimentale"; che pertanto le eventuali condotte patologiche, quand'anche sussistenti, sfuggono a qualsiasi controllo di legittimità da parte di questa Corte, proprio perché frutto delle più disparate ed imprevedibili scelte che ciascun magistrato del pubblico ministero può in concreto adottare in ordine alle modalità secondo le quali coltivare l'accusa nel corso del dibattimento, restando conseguentemente esclusa qualsiasi possibilità di ricondurre simili aspetti al quadro normativo che il giudice a quo pone ad oggetto delle proprie censure; e che, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Tue Dec 14 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CASAVOLA

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Massime

ORD. 436/93. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE DI SOSTITUZIONE DEL P.M. LA CUI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE SIA STATA RESPINTA DAL GIP - CONSEGUENTE LAMENTATA POSSIBILITA' CHE IL P.M. SI DIMOSTRI INCAPACE DI ESPRIMERE CON VIGORE L'ACCUSA NELLA FASE DIBATTIMENTALE, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Manifesta infondatezza della questione, non essendo suscettibili di controllo di legittimita' costituzionale le possibili linee di condotta seguite dai magistrati del P.M. in base alle disparate ed imprevedibili scelte da essi in concreto adottate in ordine alle modalita' con cui coltivare l'accusa a dibattimento.

Norme citate

Parametri costituzionali