Pronuncia 219/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 agosto 1993 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento di riesame relativo a Dua Bruno, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Vincenzo Caianello

Data deposito: Wed Jun 08 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 219/94. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI DISPOSTE PER ESIGENZE PROBATORIE - INEFFICACIA DELLA MISURA ALLA SCADENZA DEL TERMINE - RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVIA AUDIZIONE DEL DIFENSORE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.

Come la Corte ha sempre affermato, il diritto di difesa puo' essere limitato solo in presenza della necessita' di evitare l'assoluta compromissione di esigenze prioritarie nella economia del processo, che per loro natura potrebbero risultare vanificate dal contraddittorio anticipato (e salvo sempre il successivo recupero della dialettica processuale attraverso gli strumenti di controllo di volta in volta previsti); in tale ipotesi rientra il caso dei provvedimenti c.d. 'a sorpresa', tra i quali l'adozione, per la prima volta, di misure cautelari personali, cui l'indagato potrebbe sottrarsi, qualora ne venisse preavvertito allo scopo di consentire l'esercizio del suo diritto di difesa prima ancora dell'adozione di detti provvedimenti. Quando invece l'indagato sia gia' assoggettato ad una misura cautelare, come nel caso disciplinato dall'art. 301 cod. proc. pen. - che riguarda la rinnovazione su richiesta del pubblico ministero del relativo provvedimento adottato per esigenze probatorie e prossimo alla scadenza - non sussistono ragioni valide per escludere l'esercizio del diritto di difesa mediante l'audizione del difensore da parte del giudice che deve adottare detto provvedimento di rinnovazione. Anche con riguardo all'interesse del buon esito del processo, sotteso alla reiterazione della cautela per finalita' probatorie, tale limitazione e' ingiustificata, tenuto conto della possibilita' di plurime adozioni del provvedimento di rinnovazione (sino al limite del termine di durata massima della singola misura ai sensi dell'art. 301, secondo comma, c.p.p.) ed anche indipendentemente da ogni rapporto con gli istituti della proroga dei termini delle misure cautelari (disciplinato dall'art. 305 cod. proc. pen.) e della proroga del termine di durata delle indagini preliminari (a norma dell'art. 406 cod. proc. pen.), casi in cui e' normativamente prevista l'audizione del difensore dell'indagato. Conseguentemente l'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 3 Cost. -, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura. - Sui limiti al diritto di difesa, v. S. n. 98/1994; sulle misure cautelari per finalita' probatorie v. S. n. 147/1994. red.: F.S. rev.: S.P.