Pronuncia 225/1994
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dal combinato disposto degli artt. 2118 del codice civile; 6, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bianchi Corrado e la s.p.a. Assicurazioni Generali, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di costituzione di Bianchi Corrado e della s.p.a. Assicurazioni Generali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per Bianchi Corrado, Sergio Magrini per la s.p.a. Assicurazioni Generali e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2118 del codice civile; 6, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Fernando Santosuosso
Data deposito: Wed Jun 08 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: PESCATORE
Massime
SENT. 225/94 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRIGENTI - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LIMITI DI ETA' - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO OLTRE DETTI LIMITI - LICENZIAMENTO PER IL SOLO MOTIVO DELL'AVVENUTO COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE - RITENUTA POSSIBILITA' DI INTIMARLO - CONSEGUENTE DENUNCIATA INCOERENZA DELLA NORMATIVA, CON LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E TUTELA PREVIDENZIALE - NON CONDIVISIBILITA', ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 6, comma 4
- legge-Art.
- legge-Art. 10
- codice civile-Art. 2118
- codice civile-Art. 2697
Parametri costituzionali
SENT. 225/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO 'A QUO' - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE NEL CORSO DELLO STESSO GRADO DI GIUDIZIO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 24