Pronuncia 225/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dal combinato disposto degli artt. 2118 del codice civile; 6, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bianchi Corrado e la s.p.a. Assicurazioni Generali, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di costituzione di Bianchi Corrado e della s.p.a. Assicurazioni Generali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per Bianchi Corrado, Sergio Magrini per la s.p.a. Assicurazioni Generali e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2118 del codice civile; 6, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Wed Jun 08 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PESCATORE

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 225/94 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRIGENTI - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LIMITI DI ETA' - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO OLTRE DETTI LIMITI - LICENZIAMENTO PER IL SOLO MOTIVO DELL'AVVENUTO COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE - RITENUTA POSSIBILITA' DI INTIMARLO - CONSEGUENTE DENUNCIATA INCOERENZA DELLA NORMATIVA, CON LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E TUTELA PREVIDENZIALE - NON CONDIVISIBILITA', ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Il combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 - e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sebbene non sia di ostacolo al licenziamento 'ad nutum' del dirigente che abbia esercitato l'opzione per la continuazione del suo rapporto di lavoro oltre il limite dell'eta' pensionabile (in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, che concreta un diritto vivente, siffatto esercizio non esclude che il rapporto di lavoro in regime opzionale prosegua con le medesime caratteristiche che gli erano antecedentemente proprie, ivi compresa, nel caso dei dirigenti, quella della libera recedibilita'), preclude, tuttavia, il licenziamento sorretto dal solo motivo dell'avvenuto compimento dell'eta' pensionabile e ne implica la nullita' (con onere per il lavoratore, che assuma sussistente tale ipotesi, di fornire la relativa prova). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., relativamente al succitato disposto combinato di norme, nell'erroneo presupposto della sua idoneita' a consentire il licenziamento per superamento dei limiti di eta' ad onta dell'avvenuta opzione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, d.l. 22 diecmbre 1981, n. 791, e 10, l. 15 luglio 1966, n. 604). - Su analoga questione v. S. n. 309/1992, riguardo alla quale v. anche la precedente massima A. red.: S.E. rev.: S.P.

Norme citate

SENT. 225/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO 'A QUO' - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE NEL CORSO DELLO STESSO GRADO DI GIUDIZIO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.

Come la Corte ha piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, l'effetto preclusivo previsto, in forza del principio del 'ne bis in idem', dall'art. 24, secondo comma, legge n. 87 del 1953, alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio, deve ritenersi operante soltanto allorche' risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione (norme impugnate, profili di incostituzionalita' dedotti, argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalita'). (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti del combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, e 10 della legge 26 febbraio 1966, n. 604, riguardo ai limiti entro i quali puo' ritenersi consentito il licenziamento del dirigente che abbia optato per la continuazione del rapporto di lavoro oltre l'eta' pensionabile, la Corte, non ricorrendo le su richiamate condizioni, ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa di una delle parti, in base all'assunto che la questione in oggetto sarebbe gia' stata sollevata nel corso dello stesso giudizio e dalla Corte gia' esaminata nella sentenza n. 309 del 1992). - Nello stesso senso, S. nn. 257/1991 e 55/1968. Con riferimento alla fattispecie, v. S. n. 309/1992, gia' citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 24