Pronuncia 423/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1993 dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, nel procedimento penale a carico di Guerra Walter, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Pesaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di procedura penale "nella parte in cui non consentono di dichiarare immediatamente con sentenza la mancanza di imputabilità"; che, ad avviso del remittente, nel caso sottoposto al suo esame si sarebbe prodotta una situazione di stallo processuale consistente "nella giuridica impossibilità di procedere al proscioglimento (dell'imputato) per l'acclarato vizio totale di mente, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre situazioni contemplate dal combinato disposto degli artt. 469 e 129, secondo comma, del codice di procedura penale, per le quali è prevista una immediata definizione del procedimento"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione; Considerato che, nel medesimo provvedimento di rimessione a questa Corte, il giudice a quo riferisce che con precedente ordinanza del 13 novembre 1991 il giudice per le indagini preliminari, preso atto dell'esito dell'incidente probatorio nel quale era stata accertata la totale incapacità di intendere e di volere dell'indagato, ha sospeso il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del codice di procedura penale; che, nonostante detto provvedimento di sospensione, è stato emesso decreto di citazione a giudizio investendo del procedimento il Pretore quale giudice del dibattimento; che, in conseguenza, risulta palesemente abnorme non solo il decreto di citazione a giudizio ma anche tutta la fase processuale successiva al provvedimento di sospensione, ivi compresa l'ordinanza pretorile di rimessione a questa Corte; che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: CASAVOLA

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Massime

ORD. 423/94. PROCESSO PENALE - NON IMPUTABILITA' DEL GIUDICABILE - POSSIBILITA' DI DICHIARARLA IMMEDIATAMENTE CON SENTENZA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI IN CUI E' D'OBBLIGO, (EX ARTT. 469 E 129, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN.) PER DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA', LA IMMEDIATA DECLARATORIA O IL PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA IN FASE PROCESSUALE ABNORME - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita', dato che la questione e' stata sollevata dal pretore, quale giudice del dibattimento, investito del processo dopo che il giudice per le indagini preliminari, preso atto dell'esito dell'incidente probatorio nel quale era stata accertata la totale incapacita' di intendere e di volere dell'indagato, aveva sospeso il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 cod. proc. pen. e quindi in una situazione in cui non solo il decreto di citazione a giudizio ma anche tutta la fase processuale successiva al provvedimento di sospensione, ivi compresa l'ordinanza di rimessione, risultano palesemente abnormi. red.: S.P.

Parametri costituzionali