Pronuncia 101/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2126 e 2129 del codice civile e dell'art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), quale integrato interpretativamente con gli artt. 36 della Costituzione e 2126 del codice civile, promossi con due ordinanze emesse il 4 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara sui ricorsi proposti da Ciofani Florindo contro la USL n. 12 di Popoli e da Perenich Giorgio contro la USL di Ortona iscritte ai nn. 587 e 588 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione di Ciofani Florindo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv. Antonio Funari per Ciofani Florindo e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2126 e 2129 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal nominato Tribunale con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Fri Mar 31 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 101/95 A. IMPIEGO PUBBLICO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI A QUELLE PROPRIE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENZA - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CORRISPONDENTE ALLE FUNZIONI DI FATTO ESPLETATE - SPETTANZA ANCHE PER IL PERIODO ECCEDENTE IL TERMINE MASSIMO DI ASSEGNAZIONE CONSENTITO DALLA LEGGE - DENUNCIATA MANCANZA DI LIMITI TEMPORALI DI APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA PRIVATISTICA NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA P. A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'assegnazione temporanea di un dipendente pubblico a mansioni superiori per esigenze straordinarie di servizio e' un mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, di per se' quindi non in contrasto con i principi dell'art. 97 Cost.; al lavoratore spetta in tal caso un trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate, in forza del principio di proporzionalita' retributiva la cui applicabilita' all'impiego pubblico non puo' essere messa in discussione. La protrazione dell'assegnazione a funzioni superiori oltre il termine (generalmente trimestrale) fissato dalla legge non da' luogo, nel settore pubblico, all'automatica acquisizione della qualifica superiore (come invece previsto dalla disciplina privatistica del codice civile), ma non puo' giustificare una restrizione dell'applicabilita' del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato, salvo che venga dimostrato che l'assegnazione alle funzioni superiori e' avvenuta con abuso d'ufficio e con la "connivenza" del dipendente: nel qual caso, la pretesa al piu' favorevole trattamento economico dovrebbe essere respinta 'ex' art. 2126 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 2126 e 2129 cod. civ., in quanto applicabili anche all'impiego pubblico, nella parte in cui non prevedono per tale settore limiti di operativita' temporale). - v. S. n. 236/1992, nonche' S. nn. 57/1989, 296/1990 e O. nn. 408/1990, 337/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 101/95 B. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE U.S.L. - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL DIPENDENTE A MANSIONI SUPERIORI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CORRISPONDENTE ALLE FUNZIONI DI FATTO ESPLETATE - SUSSISTENZA DEL RELATIVO DIRITTO - DENUNCIATO CONTRASTO CON ESPRESSO DIVIETO LEGISLATIVO, NONCHE' CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione, in quanto gia' dichiarata infondata (e, successivamente, manifestamente infondata). - v. S. nn. 57/1989, 296/1990; O. nn. 408/1990 e 337/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 29, comma 2

Parametri costituzionali