Pronuncia 51/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1994 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Licoli Antonio e Palmentieri Giovanni, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Mon Feb 20 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 51/95. REVOCAZIONE (GIUDIZIO PER) - REVOCAZIONE PER DOLO DI UNA DELLE PARTI IN DANNO DELL'ALTRA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA', EMESSA IN ASSENZA O PER MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.

Sulla linea della 'ratio decidendi' della sentenza n. 558 del 1989 - con la quale fu dichiarata, fra l'altro, la illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e n. 4, cod. proc. civ., la' dove non prevedeva la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' emessi in assenza o per mancata comparizione dell'intimato, ed espresso conclusivamente l'auspicio che la materia delle impugnazioni dei provvedimenti di convalida, nell'assetto risultante dalle decisioni della Corte costituzionale e dall'esegesi della Cassazione, fosse oggetto di un organico intervento legislativo - lo stesso art. 395 cod. proc. civ., deve essere riconosciuto lesivo del diritto di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost., anche la' dove non prevede la revocazione dei suddetti provvedimenti quando siano effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Dato il contenuto decisorio del provvedimento di convalida, la sua efficacia esecutiva e l'attitudine a produrre effetto di cosa giudicata, non puo' ritenersi consentito - alla luce della intervenuta modifica, sotto l'aspetto processuale, oltre che sostanziale, del rapporto locatizio, rispetto a quello esistente all'epoca in cui fu dettato lo speciale procedimento per convalida e nonostante l'esigenza di celerita' che e' alla base dei procedimenti speciali - che in un caso, come quello in questione, in cui la mancata comparizione dell'intimato potrebbe essere determinata proprio dal venir meno di quell'inadempimento che la parte attrice ha poi falsamente attestato come persistente, il rimedio straordinario, ed estremamente circoscritto nei suoi contenuti, della revocazione, resti escluso. Pertanto - assorbita la censura riferita all'art. 3 Cost. - l'art. 395, prima parte e n. 1, cod. proc. civ. - deve essere dichiarato illegittimo 'in parte qua'. - In materia di impugnabilita' delle ordinanze di convalida di sfratto, con riferimento ai principi su enunciati, v., oltre S. n. 558/1989, gia' citata nel testo, S. n. 167/1984. red.: S.P.